Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 14 Luglio 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto e procedura civile

Giocattoli non a norma: rimedi e tutela

Inquadramento normativo: D.lgs. n. 54/2011 (attuazione dir. 2009/48/ce sulla sicurezza dei giocattoli), Dir. 2009/48/ce sulla sicurezza dei giocattoli (questa normativa si applica ai giochi per bambini di età compresa tra 0 a 14 anni), Regolamento CE n. 765/2008, D.lgs. 206/2005 (codice del consumo) (artt. 114-127).

Le proprietà di un giocattolo sicuro: Proprietà fisico-meccaniche dei giochi. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da presentare il rischio minimo intrinseco al suo uso in forza del movimento delle sue parti. Nelle sollecitazioni durante l'uso, devono avere una stabilità necessaria, quindi nessun rischio di deformazione e di rottura. Nessun rischio strangolamento, nessun rischio asfissia a causa delle dimensioni delle componenti.

Focus: Igiocattoli destinati ai bimbi di età inferiore a 36 mesi devono essere progettati in modo da prevenire la loro ingestione e/o la loro inalazione.

Proprietà chimiche: I giocattoli devono essere progettati in modo che non ci siano rischi per la salute. I giocattoli non devono contenere determinate fragranze allergizzanti. Proprietà elettriche: per i giocattoli elettrici la tensione di alimentazione non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua o alternata equivalente (mediante pulsione). Il funzionamento deve essere sicuro (seguendo specifiche misure comunitarie in materia). Non devono presentare alcun rischio di lesioni o rischi alla salute. Non devono emettere radiazioni o luce led. Il trasformatore elettrico non deve essere parte integrante del giocattolo. Igiene: i giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia. I giocattoli di stoffa devono essere lavabili, salvo che non contengano meccanismi che possono danneggiarsi se immersi. Imballaggi: non devono presentare nessun rischio di soffocamento; nessun rischio di asfissia. Infiammabilità: i giocattoli non devono bruciare a contatto con una fiamma o scintilla; se prendono fuoco devono bruciare lentamente; devono essere progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.

Focus: I giocattoli devono avere una temperatura minima e massima e a contatto non devono provocare ustioni e scottature.

Giocattoli in alimenti: devono avere propri imballaggi. Giocattoli nautici: non devono far venir meno la galleggiabilità e il sostegno del bambino. Giocattoli in cui il bambino può entrare: devono presentare un'uscita facilmente apribile. Giocattoli che permettono al bambino di muoversi: devono avere un sistema di frenatura adatto e adeguato all'energia cinetica da essi generata; devono essere facili da usare e da ridurre il rischio di lesioni. 

Giocattoli di attività: devono essere costruiti in modo da ridurre il rischio di schiacciamento, intrappolamento, annegamento; devono sopportare il peso del bambino. Giocattoli chimici: in caso di miscelazione tra loro non devono avere una reazione chimica esplosiva o reagire chimicamente tra loro; a contatto con l'aria non devono formare miscele d'aria/vapore infiammabile e non devono esplodere.

Focus: Il consumatore può assicurarsi che un giocattolo sia conforme alla normativa in materia di sicurezza dei giocattoli, esaminando la confezione, l'imballaggio, il foglio di accompagnamento del gioco. La presenza della marcatura CE e delle avvertenze adeguate, indica che la produzione di quel gioco è avvenuta nel rispetto della dir. 2009/48/ce e delle norme europee in materia di sicurezza dei giocattoli.

Marcatura CE: La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta o su un foglio informativo o sull'imballaggio o qualora i giocattoli sono venduti in espositori deve essere affissa sull'espositore stesso. Avvertenze generali: Consistono in restrizioni all'uso di giocattoli da parte di bambini di età specifiche. Esse devono comprendere perlomeno l'età minima o massima dell'utilizzatore e, in alcuni casi, anche le abilità dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto. Le avvertenze specifiche unitamente alle istruzioni forniscono indicazioni in merito alle precauzioni da seguire nell'utilizzo di alcune categorie di giocattoli.

Sanzioni penali e amministrative: Sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro i fabbricanti/ gli importatori che non si assicurano che i giocattoli siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di sicurezza; che, in caso di giocattoli pericolosi, non hanno eseguito prove a campione dei giocattoli commercializzati, o svolto indagini in tal senso. Sono puniti con una sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro i fabbricanti/ gli importatori che immettono sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica; che immettono sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE; che immettono sul mercato sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze. Sono punti con una sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro i fabbricanti/ gli importatori che violano il divieto immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale da parte dell'autorità di vigilanza (nel caso dell'Italia il MISE). Sono puniti con una sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro i distributori che immettono sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze. Sono puniti con una sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro i fabbricanti/ gli importatori / i distributori che violano l'obbligo di identificazione.

Giocattolo non a norma: In questi casi si parla di prodotto difettoso, ossia di prodotto che non offre la sicurezza garantita normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Responsabilità civile: Il responsabile è il produttore, ossia il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, nonché il produttore della materia prima. In caso di danni da prodotto difettoso, quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità di quest'ultimo il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale e che ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

Focus: Le clausole di esonero di responsabilità del produttore o del fornitore sono nulle.

Prova del danno. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la sua responsabilità.

Danno risarcibile: Il danno risarcibile è quello cagionato dalla morte o da lesioni personali; la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso (causata/o appunto dal prodotto difettoso), purché normalmente destinata all'uso o consumo privato e principalmente utilizzata dal danneggiato; il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro 387.

Colpa del danneggiato: Il risarcimento del danno si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile, qualora il danneggiato abbia concorso a cagionare il danno. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

Decadenza: si decade dall'azione di richiesta di risarcimento danni se decorsi 10 anni dalla messa in circolazione, il danneggiato non agisce in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Prescrizione diritto al risarcimento: Il diritto al risarcimento del danno si prescrive decorsi 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno o dell'identità del responsabile.

Focus: Le sanzioni amministrative sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Il sito dell'unione europea "rapex": Tale sito contiene le informazioni sui prodotti non alimentari. In buona sostanza sono indicati i prodotti non alimentari reputati pericolosi. Tra tali prodotti rientrano anche i giocattoli.

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