Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 03 Ottobre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto tecnico

Geometri, S.C.: nullo il contratto d'opera professionale se l'entità della costruzione eccede le loro competenze

 Con ordinanza n. 22907 del 26 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che è nullo il contratto d'opera professionale stipulato con un geometra, quando l'entità dell'opera da realizzare è tale da eccedere le competenze professionali di quest'ultimo. Con l'ovvia conseguenza che, in tali casi, non sarà dovuto alcun compenso per l'attività prestata. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità. Il ricorrente è un geometra che ha progettato un complesso produttivo in cemento armato. È accaduto che per quest'attività il committente non ha provveduto al pagamento del relativo compenso pattuito e così il ricorrente ha proposto ricorso per ingiunzione. L'ingiunto-committente si è opposto. L'opposizione, rigettata in primo grado, è stata, poi, accolta dalla Corte d'Appello, la quale ha dichiarato il contratto d'opera professionale intercorso tra le parti in causa nullo per violazione dell'art. 16 del R.D. n. 274 del 1929 (Regolamento per la professione di geometra). E ciò in considerazione del fatto, che la Corte territoriale ha ritenuto che:

Considerata la nullità del contratto, inoltre, a parere dei Giudici di secondo grado, alcun compenso deve essere riconosciuto al ricorrente. Il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Prima di entrare nel merito della decisione di quest'ultima, appare opportuno evidenziare, innanzitutto, che il predetto art. 16, lett. m)stabilisce che con riferimento al progetto, alla direzione e alla vigilanza di costruzioni civili, l'esercizio della relativa prestazione professionale del geometra è limitato a quelle costruzioni considerate "modeste".  

Il D.Lgs. n. 212/2010 ha abrogato il R.D. n. 2229/1939 (che prevedeva la competenza esclusiva di ingegneri e architetti per la progettazione di opere per cui venissero usati conglomerati cementizi), estendendo la competenza dei geometri in materia di progettazione di costruzioni in cemento armato che comunque devono essere "modeste". Il suddetto decreto legislativo, senza dubbio, ha una portata innovativa rispetto alla normativa vigente in materia in quanto va ad arricchire l'oggetto di cui al su menzionato art. 16, il quale – si ribadisce – si limita solo a circoscrivere la competenza dei geometri alle attività di progettazione, direzione e vigilanza relative alle opere di modesta entità. Orbene, partendo da questo quadro normativo e tornando alla fattispecie di cui stiamo discorrendo, i Giudici di legittimità hanno affermato che in detta fattispecie:

In particolare, con riferimento a quest'ultimo punto, i Giudici di legittimità fanno rilevare che per considerare una costruzione modesta, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non si può prescindere;

In tale indagine, poi, si devono prendere in considerazione:

La complessiva valutazione di tutti questi fattori consentirà di determinare l'entità dell'opera e le difficoltà tecniche che essa presenta, al fine di apprezzare se questa costituisca una costruzione modesta ai sensi dell'ordinamento professionale, ovvero esuli dalla capacita tecnica e dalla competenza dei geometri (in termini, Cass. 13968/07, conf. 5203/08). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Suprema Corte di Cassazione, nel caso in esame, ritenendo che l'opera oggetto del contratto, sulla base di tale complessiva valutazione, non sia tra quelle rientranti nella competenza del ricorrente, ha rigettato il ricorso presentato da quest'ultimo, confermando la sentenza impugnata. 

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