Con la sentenza numero 29 del 2 gennaio 2024, la sezione V del Consiglio di Stato, decidendo sul ricorso proposto da un istituto di vigilanza, terzo classificato all'esito di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di portierato, ha affermato due importanti principi, l'uno concernente l'irrilevanza della mancanza di sottoscrizione dei segretari della commissione sui verbali di gara, l'altro riguardante la legittimazione ad impugnare l'aggiudicazione di una gara d'appalto da parte del terzo classificato.
Quanto al primo argomento, il Consiglio di Stato ha affermato che nelle procedure concorsuali, l'unico soggetto deputato a certificare l'effettiva provenienza dell'atto di aggiudicazione alla commissione di gara è il commissario stesso, e, pertanto, l'omessa sottoscrizione del medesimo verbale da parte delle segretarie della commissione non rappresenterebbe un'anomalia, non sussistendo, peraltro, nessuna alcuna norma che imponga un simile requisito di validità.
Al riguardo il C.d.S. ha rammentato il consolidato principio secondo cui, sebbene la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisca lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all'agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato, in omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, l'autografia della sottoscrizione non può costituire requisito di validità dell'atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano), che permettono di individuare la sua sicura provenienza.
Quanto all'interesse del terzo classificato ad impugnare l'aggiudicazione, i decidenti di palazzo Spada hanno affermato che l'interesse all'aggiudicazione del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata, ciò dal momento che l'accoglimento delle suddette censure solevate nei soli confronti del primo classificato determinerebbe solo uno scorrimento della graduatoria a favore dell'impresa seconda classificata, senza recare una concreta utilità al ricorrente.
Tale principio, si precisa nel provvedimento in oggetto, risulta applicabile anche nel caso in cui (come quello oggetto di giudizio) la stazione appaltante non abbia ancora effettuato nei confronti del secondo classificato, alcun giudizio di anomalia.
Infatti, ha ricordato il Consiglio di Stato, la giurisprudenza ha da tempo rilevato che, in siffatte ipotesi, costituisce preciso e non eludibile onere … non limitarsi a rilevare … che l'offerta della seconda classificata era stata sospettata di anomalia dalla Commissione di gara, bensì evidenziare i profili di illegittimità e/o inaffidabilità della stessa che, a suo avviso, non avrebbero potuto trovare giustificazione nel corso dell'eventuale sub-procedimento di verifica, analogamente a quanto fatto per l'offerta della prima classificata.