Con parere n.9759745 del 1° aprile 2022, il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato la questione della tutela della protezione e dei dati personali e il loro trattamento nell'esercizio del diritto di cronaca nell'ambito dell'avvenuta pubblicazione online di articoli di cronaca riguardanti una presunta relazione tra una dirigente scolastica ed uno studente, oggetto di accertamento da parte dei competenti uffici scolastici (fonte https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9759745).
Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Garante.
I fatti dell'istruttoria
Una testata giornalistica online, che tratta argomenti riguardanti la scuola, ha pubblicato alcuni articoli contenenti aggiornamenti commentati su una vicenda di cronaca che ha coinvolto la dirigente di un liceo e uno studente diciottenne, tra i quali sarebbe intercorsa una relazione sentimentale, sulla quale sono stati effettuati accertamenti da parte dei competenti uffici scolastici.
Nei suddetti articoli la dirigente è stata identificata con il nome e cognome, mentre dello studente è stato riportato il nome di battesimo senza precisare se si tratta di un nome di fantasia.
Inoltre gli articoli sono stati corredati di alcune fotografie della dirigente scolastica e hanno riportato diversi stralci dei messaggi che la dirigente e lo studente si sarebbero scambiati, dai quali si evincono non solo le frasi scambiate tra gli interessati, ma anche le circostanze dei loro incontri e i dettagli relativi ai rapporti personali, anche attinenti alla sfera sessuale.
A seguito di segnalazione, la vicenda è giunta all'esame del Garante per la protezione dei dati personali.
Il provvedimento del Garante
L'Autorità Garante ha provveduto sulla vicenda, considerate le norme GDPR in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali (in particolare gli artt.4, 9, 85 e 58) le norme del Codice in materia protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003), nonché le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (pubblicate sulla G.U. del 4 gennaio 2019, n.3).
In particolare il Garante ha evidenziato che nella diffusione di dati personali per finalità giornalistiche, il diritto di cronaca deve tutelare dignità, diritti e libertà fondamentali della persona.
Infatti a norma dell'art.137 comma 3 del Codice della privacy, in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Il Garante ha evidenziato che si tratta di un principio, richiamato anche nelle Regole deontologiche, da interpretare con particolare rigore quando si tratti di informazioni relative alla sfera sessuale.
A questo proposito il Garante ha richiamato le norme di cui agli art.5 e 6 delle Regole deontologiche, ai sensi dei quali:
- nel raccogliere i dati personali idonei a rivelare, tra l'altro, la sfera sessuale, "il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti" (art,5)
- "la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti" (art.6).
Nel caso di specie l'Autorità ha evidenziato che i dettagli descritti e commentati negli articoli nulla aggiungono alla necessità di fare chiarezza sulla vicenda e sulla regolarità delle condotte ascrivibili della dirigente scolastica.
Pertanto il Garante ha rilevato la necessità di garantire la riservatezza e la dignità delle persone coinvolte nella vicenda attraverso un intervento in via d'urgenza al fine di limitare l'ulteriore diffusione di dati personali.
Conseguentemente il Garante ha disposto ai sensi dell'art.58, par. 2, lett. f), GDPR nei confronti della testata giornalistica online, in qualità di titolare del trattamento, "la misura della limitazione provvisoria del trattamento, da ritenersi riferita all'ulteriore diffusione, anche online, dei contenuti dei messaggi acquisiti e riportati negli articoli sopra indicati, nonché in ogni eventuale ulteriore articolo pubblicato dalla medesima o da altre testate edite dalla medesima società".
La misura è stata disposta in via d'urgenza e con effetto immediato dal ricevimento del provvedimento, con l'avvertimento che in caso di inosservanza, trova applicazione la sanzione penale di cui all'art.170 Codice e le sanzioni amministrative previste dall'art. 83, par. 5, lette e) GDPR.