Fonte: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10243835
Con provvedimento n. 203 del 26 marzo 2026, doc. web n. 10243835, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per aver trattato i dati personali di un avvocato iscritto nell'elenco degli avvocati sospesi in maniera non conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza e in assenza di una base giuridica, in violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
Vediamo nel dettaglio la vicenda che ha dato luogo alla pronuncia sanzionatoria del Garante.
I fatti del procedimento. A seguito di un reclamo ai sensi dell'art. 77 GDPR, un avvocato destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione per il periodo di due mesi, ha lamentato che decorso il periodo di sospensione, nonostante il provvedimento non fosse più efficace, il suo nominativo continuava a figurare nell'elenco degli avvocati sospesi e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ordine e, sebbene, la segreteria dell'Ordine, scusandosi per la dimenticanza, ha dichiarato di aver provveduto all'aggiornamento dell'elenco, interrogando un motore di ricerca online con il nome e cognome del professionista, si otteneva un collegamento all'elenco degli avvocati sospesi, in cui compariva ancora il nominativo del reclamante.
L'attività istruttoria. Nel corso dell'istruttoria, l'Ordine si è difeso sostenendo la liceità del trattamento dei dati personali del reclamante, ritenendo che l'annotazione del provvedimento disciplinare della sospensione nell'elenco degli avvocati sospesi debba perdurare, anche oltre il termine del periodo di durata della sospensione, non essendo previsto dalla legge un termine di cancellazione delle annotazioni. In ogni caso, l'Ordine sottolineava che decorso il termine di pubblicazione, il documento continuava a restare pubblicato in un'area riservata non accessibile alla consultazione pubblica e che la circostanza che l'indicizzazione di tale spazio da parte dei motori di ricerca, di cui l'Ordine non era a conoscenza, non poteva essere a esso imputabile.
Il parere del Consiglio Nazionale Forense. Interrogato l'Ufficio studi del CNF, quest'ultimo ha affermato che ai fini della tutela dell'amministrazione della giustizia e dell'affidamento della collettività nel corretto esercizio della professione forense
- "l'annotazione della sospensione è dovuta, per il periodo della sospensione medesima, al fine di portare a conoscenza della collettività il fatto che l'iscritto non può – in quel periodo – svolgere attività professionale (CNF, parere n. 86/2016)
- ne consegue che, una volta decorso il periodo di sospensione, si riespanda l'ordinario ambito di tutela della riservatezza e dei dati personali dell'iscritto la cui pubblicità non deve mai eccedere la proporzionalità rispetto allo scopo per il quale i dati sono utilizzati.
- Pertanto, fermo restando che la sospensione deve rimanere agli atti nella posizione personale dell'iscritto, la sua annotazione nell'elenco pubblico degli avvocati sospesi non può protrarsi oltre il periodo di durata della sospensione medesima".
Esito dell'attività istruttoria. Il Garante ha ricordato che
1) i soggetti pubblici possono trattare dati personali se il trattamento è necessario "per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento" oppure "per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento" (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) GDPR);
2) la "diffusione" di dati personali, come la pubblicazione su Internet, in ambito pubblico, è ammessa solo al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2-ter, commi 1, 1-bis e 3 del D. Lgs. n.196/20023 (Codice privacy), essendo il titolare del trattamento comunque tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quelli di "liceità, correttezza e trasparenza", "minimizzazione dei dati" ed "esattezza" (art.5 GDPR);
3) la disciplina dell'ordinamento forense prevede che "l'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine" (art. 15, comma 3, della l. 31 dicembre 2012, n. 247), dovendo gli Ordini territoriali tenere, tra gli altri, un "elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata […]" (art. 15, comma 1, lett. e), della medesima legge).
Ne discende che, in ossequio ai predetti principi di protezione dei dati, la menzione di un interessato all'interno dell'elenco dei professionisti sospesi può perdurare soltanto sino al termine del periodo di efficacia del relativo provvedimento di sospensione, decorso il quale si riespande l'ordinario ambito di tutela della riservatezza e dei dati personali dell'iscritto e deve essere assicurato l'aggiornamento dell'elenco, essendo cessate le esigenze di tutela dei consociati.
Nel caso di specie, il Garante ha rilevato che il trattamento dei dati personali del reclamante, posto in essere dall'Ordine, non risulta conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza ed è privo di una base giuridica. Tuttavia, l'Autorità ha valutato la violazione di media gravità, tenuto conto che la violazione
- ha riguardato i dati personali comuni del solo reclamante (e non anche dati personali appartenenti a categorie particolari) relativi a informazioni caratterizzate da delicatezza, potendo incidere significativamente sulla sfera professionale degli interessati (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento),
- si è protratta per un esteso arco temporale e successivamente per un ulteriore periodo, ancorché senza che l'Ordine ne avesse consapevolezza,
- la violazione ha carattere colposo, essendosi verificatasi a causa di un errore materiale nelle procedure di gestione della pubblicazione online dell'elenco degli avvocati sospesi.
Le conclusioni del Garante. Alla luce delle su esposte considerazioni, il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dall'Ordine degli Avvocati per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3 GDPR e dell'art. 2-ter del Codice e ha ordinato all'Ordine degli Avvocati di pagare la somma di euro 3.000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.