Inquadramento normativo: D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016.
Trattamento dei dati personali vietato: Il trattamento dei dati personali è vietato quando:
- i dati rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
- i dati in questione sono dati genetici o biometrici che consentono la identificazione, in modo univoco, di una persona;
- i dati riguardano la salute o la vita sessuale o l'orientamento sessuale della persona.
- alla raccolta, alla registrazione, alla consultazione, alla modifica, alla cancellazione, alla distruzione dei dati personali, da un lato;
- alla trasmissione, alla diffusione, alla comunicazione dei predetti dati, dall'altro.
Per trattamento si deve intendere qualsiasi attività diretta:
Dati biometrici: I dati biometrici sono i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.
Foto e internet: Le foto che ritraggono persone rientrano nell'ambito dei dati biometrici. E ciò in considerazione del fatto che le stesse consentono di identificare in modo univoco gli individui. Con l'ovvia conseguenza che, stando alla normativa vigente, la pubblicazione di esse su internet e sui social, consistendo in un'attività di diffusione dei dati biometrici, costituirebbe un trattamento di tali dati vietato.
Focus: Pubblicare e condividere foto sui social network significa inviarle alla cerchia di amici delle piattaforme sociali. Nel caso si scelga di pubblicarle, più in generale, su internet significa condividerle con un indeterminato numero di persone. In questo ultimo caso, la pubblicazione di un immagine implica l'accettazione da parte del mittente del potenziale libero accesso al materiale condiviso da parte di una cerchia indeterminata di persone; i dati personali, quindi, delle persone ritratte nelle foto, in tale ipotesi, circolerebbero online come se fossero sbandierati in una pubblica piazza (Tribubale di Bergamo, Sez. Lavoro, sentenza del 14 settembre 2006).
Deroga al divieto di pubblicazione delle foto: In virtù della natura dei dati personali di cui una foto è portatrice, la sua pubblicazione, secondo la normativa vigente della privacy, sarà possibile:
- se l'interessato ritratto nella foto ha prestato il proprio consenso esplicito;
- se l'interessato ritratto nella foto ha già diffuso detta foto;
- per assolvere determinati adempimenti in ambito lavorativo o previdenziale;
- per tutelare un interesse vitale della persona ritratta;
- per difendere un diritto in sede giurisdizionale;
- per motivi di interesse pubblico (in questi casi le finalità di tuetla dell'interesse pubblico devono essere proporzionate alle specifiche esigenze di tutela della privacy dell'interessato);
- per finalità di sicurezza sanitaria.
Al di fuori di queste ipotesi, la pubblicazione di una foto, da cui è possibile identificare una persona, costuituirà violazione della privacy.
Focus: Le foto che ritraggono persone fisiche riguardano aspetti dell'identità di un individuo che ineriscono al diritto all'immagine e, quindi, a tutte le informazioni personali che un individuo può legittimamente aspettarsi non vengano pubblicate senza il suo consenso (CEDU, 6.4.2010, n. 184/06). Ne consegue che la pubblicazione di una foto, poiché invade la vita privata di una determinata persona, anche se si tratta di un soggetto pubblico, non può essere effettuata senza il consenso della persona medesima (cfr. CEDU, 21.2.2002, n. 42409/98; CEDU, 24.6.2004, n. 59320/00; CEDU, 19.9.2013, n. 8772/10, Cass. n. 1748/2016).
Casistica: È stata, per esempio, ritenuta illecita la pubblicazione di una foto già divulgata dall'interessato in una pregressa occasione in quanto tale circostanza (la pregressa pubblicazione, appunto) è stata reputata priva di valore di consenso tacito al trattamento in contesti diversi dalla sua originaria pubblicazione. E ciò in considerazone del fatto che l'interessato può essere contrario a che l'informazione da lui già resa nota riceva una ulteriore e più ampia diffusione. Infatti, in questi casi, bisogna sempre valutare comparativamente l'essenzialità del dato trattato e l'interesse pubblico alla sua diffusione, di cui va apprezzata autonomamente l'idoneità. E ciò soprattutto ove l'interessato ritratto nella foto sia una persona di minore età (Cass. n. 24986/2014). Infatti, i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. È stata ritenuta legittima, invece, la pubblicazione su un quotidiano, anche online, di una foto di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell'ordine, ma priva dei numeri identificativi, perché,trattandosi di una diffusione per finalità giornalistiche dell'immagine di persona cui è attribuito un reato, la predetta pubblicazione è stata ritenuta essenziale per l'esercizio del diritto di cronaca in relazione all'interesse pubblico alla identificazione del soggetto (Cass. n. 194/2014).
Revoca del consenso: La persona ritratta nella foto, che ha dato il suo consenso alla pubblicazione, ha diritto a revocarlo in qualsiasi momento. In questi casi, l'esercizio del diritto di revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa.