Di Alessandro Modica su Venerdì, 22 Febbraio 2019
Categoria: Business

Regime forfettario, cosa cambia per professionisti e imprese e la questione del sostituto d'imposta

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto importanti novità per i titolari di partita IVA in merito a requisiti e limiti per l'accesso al Regime Forfettario.

A partire dal 1° gennaio 2019 il "forfettario" riguarderà professionisti e imprese fino a 65.000 euro di ricavi.

Sono stati aboliti i limiti differenziati in base al codice ATECO di riferimento mentre resteranno i differenti coefficienti di redditività per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta da professionisti e imprese.

Per evitare che la flat tax porti all'aumento del fenomeno delle false partite IVA sono tuttavia stati stabiliti specifici divieti, tra cui quello di percepire compensi da datori di lavoro dipendente o assimilati nei due anni precedenti.

Sono esclusi dal regime forfettario 2019:

- i titolari di partita IVA esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari (causa ostativa presente anche in precedenza);

- titolari di partita IVA che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (nuova causa ostativa).

Tra le molteplici semplificazioni e agevolazioni previste per il regime forfettario c'è n'è una che sta creando un po' di confusione e perplessità, ovvero il forfettario non è sostituto di imposta.

Gli aderenti al regime forfetario, così come introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) non sono tenuti ad operare le ritenute d'acconto al soggetto a cui corrispondono compensi, stipendi, provvigioni perché come definito dall'art. 69 della Legge 190/2014 non sono sostituti d'imposta.

Quindi alla ricezione della fattura di un professionista ordinario, il forfetario corrisponde l'intero importo senza trattenere alcuna ritenuta come se fosse un soggetto privato e, fin qui nessuna problematica. 

Tuttavia, considerato che oggi il contribuente forfettario è libero di assumere personale dipendente senza limiti di costo, limite previsto fino al 31/12/2018 diventerebbe un problema la gestione dei cedolini e, a mio modesto parere anche un ammanco di gettito Irpef dalle casse dello Stato. Inoltre il lavoratore che vanta un credito Irpef, non potendo presentare il modello 730 per mancanza di sostituto d'imposta, dovrebbe aspettare i tempi di un rimborso per monetizzare il credito.

Infine, ci sarebbe una disparità, anche se temporanea, tra il netto in busta di due lavoratori con la medesima qualifica ma assunti da un'impresa in ordinaria e un'altra in semplificata. Infatti, in quest'ultimo caso il dipendente non avendo sostituto d'imposta che opera le ritenute fiscali, avrà un netto in busta di gran lunga superiore al primo, anche se tuttavia, in fase di dichiarazione annuale la situazione si riequilibra.

In conclusione, volendo soffermarci sulla prima parte della L. 190/2014, possiamo affermare che il forfettario non è tenuto ad operare la ritenuta, ma non è prescritto il divieto di operare ritenute.

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