Inquadramento normativo: Art. 156 c.p.c.
La nullità di un atto e il raggiungimento dello scopo: «La nullità di un atto non può mai essere pronunciata, se detto atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato». Tale principio trova attuazione anche con riferimento alle notificazioni, «in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario» (Cassazione civile, sez. un., n. 7665/2016, richiamata da Tribunale Velletri Sez. lavoro, sentenza 25 febbraio 2020).
Notifica precetto, vizio di nullità e raggiungimento dello scopo: Con riferimento al vizio di notificazione del precetto, è stata ravvisata, anche in questo caso, la possibilità di sanatoria in virtù del principio su enunciato del raggiungimento dello scopo dell'atto. Se contro l'atto di precetto, nonostante il vizio di notificazione, sia proposta opposizione da parte del destinatario, la circostanza presuppone che quest'ultimo sia venuto a conoscenza dell'atto. Tuttavia, perché possa operare la sanatoria in questione, occorre che la conoscenza del precetto, da parte del debitore, sia avvenuta «in tempo utile per prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata» (Cass., n. 24291/2017, richiamata da Cass. civ., n. 11290/2020). Nell'ipotesi di precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, esso:
- «non deve essere preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo;
- deve "fare menzione" del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
- deve "fare menzione" dell'avvenuta apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva;
- deve indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo».
Tutte le suddette indicazioni, ove seguite pedissequamente, conferiscono validità all'atto di precetto notificato. E ciò in considerazione del fatto che esse «hanno lo scopo di consentire al debitore l'individuazione inequivoca dell'obbligazione di cui gli si chiede l'adempimento e del titolo che la sorregge». Orbene, nel caso in cui il precetto fondato sul decreto ingiuntivo non opposto, non presenti l'indicazione della data di notifica di quest'ultimo, è nullo. Tuttavia, se l'omissione in questione non ha impedito al precetto di raggiungere lo scopo, detta nullità viene sanata. In buona sostanza, detta mancanza, affinché possa essere superata, non deve lasciare dubbi e incertezze sul rapporto di dare-avere intercorrente tra il debitore e il creditore, come ad esempio, nell'ipotesi in cui i) non esistano altri rapporti di dare-avere tra i due soggetti, ii) il credito «sia in altro modo indicato nel precetto senza possibilità di incertezze (Cass., n. 10294/2009, richiamata da Cass. civ., n. 1928/2020, la quale espressamente afferma che la validità dell'atto di precetto deve essere valutata "alla luce del principio di conservazione, che evita odiose lungaggini", e che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità al cospetto di omissioni puramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto, e quale il titolo che lo sorregge)».
Omessa notifica pignoramento, vizio e raggiungimento dello scopo: «Con riferimento al caso dell'omessa notificazione del pignoramento, la cui funzione è - ex latere debitoris - quella di rendere edotto l'esecutato dell'avvio del processo espropriativo, la proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità [...]» (Cass., nn. 19498/2013, n. 24527/2008, richiamate da Cass. civ., n. 11290/2020). Ne consegue che non potrà essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi un vizio che è suscettibile di sanatoria, qual è la nullità della notificazione, per raggiungimento dello scopo; un raggiungimento, questo, che, in caso di pignoramento, si evincerebbe proprio dalla proposizione dell'opposizione stessa da parte del debitore (Cass., n. 5906/2006, richiamata da Cass. civ., n. 11290/2020).
Notifica all'irreperibile, nullità e raggiungimento dello scopo: Con riguardo alla notifica al destinatario irreperibile, occorre seguire una serie di adempimenti descritti nell'art. 140 c.p.c. L'omissione di uno di questi adempimenti rende la notifica nulla (Cass., sez. un., n. 14916/2016, richiamate da Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 31724/2019). Detta nullità è sanabile, se il destinatario:
- riceva regolarmente la raccomandata informativa del deposito del piego nell'ufficio postale;
- riceva la raccomandata presso il proprio indirizzo e decide di omettere il ritiro presso l'ufficio postale del plico, determinandone la compiuta giacenza (Cass. sez. Lav., n. 265/2019, richiamata da Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 31724/2019). «In tali casi opera la presunzione di conoscenza [...] che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico» (Cass. n. 15315/2014, richiamata da Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 31724/2019).