Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 17 Giugno 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Focus sull'incompetenza: peculiarità del regolamento di competenza

Inquadramento normativo: art. 38 c.p.c.; art. 42 c.p.c.; art. 45 ter c.p.c.,art.323 cpc.

Regime dell'incompetenza: L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (art. 38 co.1 c.p.c.), oppure sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (art. 38 co.3 c.p.c.). Nel caso di competenza per territorio derogabile, invece, l'eccezione di incompetenza può essere sollevata solo dal convenuto nella comparsa di risposta, a pena di decadenza e purché detta parte processuale contesti specificamente tutti i criteri alternativamente concorrenti che potrebbero nella specie attribuire la competenza al giudice adito. Tale esclusività discende dal fatto che il criterio di competenza per territorio derogabile è posto nell'interesse precipuo del convenuto. Una volta superate queste fasi processuali senza che in vizio di incompetenza sia stato sollevato, la competenza si radica definitivamente in capo al giudice adito (Cassazione Civile, Sezioni Unite 18 giugno 2020 n 11866).

Regolamento di competenza nel giudizio di primo grado: Ove il giudice abbia emesso una sentenza dichiarativa o declinatoria della competenza, questo provvedimento sarà impugnabile solo attraverso un particolare rimedio, ossia il regolamento di competenza ex art. 45 cpc. Se, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito, la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto (dal primo) competente, questi potrà rilevare, a sua volta, la propria incompetenza. 

In tali casi, il soggetto legittimato alla proposizione del regolamento di competenza è solo il giudice dinanzi al quale è riassunto il processo, con la conseguenza che o questo giudice solleva il regolamento o la competenza si stabilizza definitivamente in capo a lui (Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 11866, 18 giugno 2020). Il momento processuale entro il quale il secondo giudice adito può sollevare a pena di inammissibilità il regolamento di competenza, è costituito dall'udienza ex articolo 183 c.p.c. In buona sostanza quando a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito, la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto (dal primo) competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di richiedere il regolamento di competenza; né rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l'eccezione nell'udienza di comparizione, perché la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla (Cass. n. 11185/2008 e Cass. n. 20488/2018, richiamate da Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 11866, 18 giugno 2020).

Conflitti tra giudice civile e giudice penale: Il regolamento di competenza presuppone un conflitto tra giudici civili, con la conseguenza che il problema della ripartizione della potestas iudicandi, nel plesso giurisdizionale ordinario, tra il giudice civile e il giudice penale non pone una questione di competenza, per cui la violazione delle relative norme non può costituire oggetto di un'istanza di regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ." (cfr. Cass., nn. 14573/2019, 13329/2012; 20830/2019, richiamate da Cass., n. 14174, 24 maggio 2021). 

Tuttavia, l'art. 28, comma 1, lettera b) c.p.p. dispone che vi è conflitto di competenza quando «due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona». In tale tipo di conflitto, la giurisprudenza ha inserito le ipotesi di conflitto di competenza tra giudice civile e giudice penale; ipotesi, queste, determinanti una situazione di stasi processuale, eliminabile solo con l'intervento della Corte di Cassazione. In buona sostanza si ha conflitto di competenza tra giudice civile e penale quando sussiste il pericolo reale della declinazione della competenza da parte sia del giudice civile che del giudice penale l'uno in favore dell'altro, come nell'ipotesi di conflitto insorto tra il giudice civile e quello penale in relazione al recupero delle spese processuali penali poste a carico dell'imputato condannato con sentenza definitiva. In questo caso sarebbe possibile esperire il regolamento di competenza, rimettendo la questione alla Corte di Cassazione (Cass., nn. 19547/2004, 31843/2019, richiamate richiamate da Cass., n. 14174, 24 maggio 2021)..

Regolamento di competenza nel giudizio d'appello: Non è prevista alcuna specifica previsione normativa in merito alla possibilità di ricorrere al regolamento di incompetenza con riferimento al giudizio d'appello. In punto si richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'appello proposto davanti a un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'articolo 341 c.p.c. [...] è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii", con la conseguenza che anche nel giudizio di secondo grado, possano venirsi a configurare i presupposti per la proposizione, da parte del secondo giudice, del regolamento di competenza d'ufficio ove ritenga sussistente un conflitto di competenza con riferimento ai criteri indicati nell'articolo 45 c.p.c." (Cass., Sezioni unite n. 18121/2016, richiamata da Cass. Sezioni Unite n, 11866 18 giugno 2020). Secondo quest'orientamento, in buona sostanza, il regime processuale di cui all'articolo 38 c.p.c. può essere esteso anche al giudizio di appello, con la conseguenza che il regolamento di competenza può essere proposto al massimo entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall'articolo 350 c.p.c. (Cass. n. 22107/2018, richiamata dalle Cass. Sezioni Unite n, 11866 18 giugno 2020).