Di Giancarlo Terranova su Mercoledì, 26 Giugno 2019
Categoria: Business

Fattura elettronica, dal 1 Luglio 2019 novità in arrivo

Dal 1 luglio 2019 entrerà a pieno regime l'invio della fattura elettronica. Terminato il periodo transitorio al 30 giugno per l'anno d'imposta 2019, i titolari di partita Iva saranno obbligati a inviare entro il 10 del mese successivo le fatture elettroniche emesse. Tale termine vale anche per chi emette scontrini e ha un volume d'affari superiore a 400.000 euro all'anno.

Lo scorso 17 giugno l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti con la circolare 14E.

Tale circolare chiarisce che a partire dal 1 luglio 2019 le fatture elettroniche immediate possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 ore del giorno di effettuazione dell'operazione. Tra le altre cose, va indicata la data di effettuazione dell'operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo oggetto della fattura.

Il 1° luglio 2019 sarà anche la data di avvio dell'obbligo di scontrino elettronico che inizialmente coinvolgerà esclusivamente i commercianti con volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Si applicheranno a partire dal 1° luglio 2019 le modifiche al comma 2 ed al comma 4 dell'articolo 21 del DPR n. 633/1972 introdotte con il Decreto Legislativo n. 119/2018.

In merito ai giorni a disposizione dei titolari di partita IVA per l'emissione della fattura elettronica è ormai quasi definitiva l'estensione da 10 a 12 giorni del periodo temporale a disposizione. La novità è stata inserita nel disegno di legge di conversione del DL Crescita, per il quale si attende soltanto l'ok definitivo del Senato previsto per la giornata di oggi.

In parallelo alle novità relative ai giorni a disposizione dei titolari di partita IVA per l'emissione delle fatture, entrerà in vigore dal 1° luglio anche la lettera g-bis, comma 2, articolo 21, del DPR IVA, il quale introduce tra gli elementi obbligatori anche: "la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, a meno che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura."

La seconda novità rilevante che interesserà la fatturazione elettronica dal 1° luglio 2019 riguarderà la disciplina sanzionatoria in caso di emissione tardiva.

Per spiegare cosa cambia è bene partire da quanto previsto dal Decreto Legge fiscale collegato alla Manovra 2019, che al comma 1 dell'articolo 10 (Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica), integrando quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha disposto che:

"Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019"

Fino al 30 giugno il periodo di moratoria ha consentito ai titolari di partita IVA di sfuggire alle sanzioni per tardiva fatturazione, con l'emissione entro il termine di liquidazione dell'imposta, oppure di beneficiare della riduzione al 20% nel caso di emissione entro la liquidazione del periodo successivo.

Il periodo di clemenza sarà più lungo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e terminerà il 30 settembre prossimo.

Le sanzioni richiamate dal decreto legislativo n. 127/2015 sono quelle previste dall'articolo 6 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 che, tra l'altro, prevedono nel caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA una sanzione amministrativa compresa tra il 90 ed il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato.

Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro.

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