Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 25 Settembre 2019
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Farmacie, CdS: il Comune può modificare la perimentazione anche contro l'interesse del farmacista

Il Comune può modificare la perimetrazione della zona relativa alla sede farmaceutica se la precedente pianificazione risulta essere inadeguata a causa del mancato incremento di popolazione ipotizzato nella zona delimitata e dell'aumento di popolazione, invece, in altre zone della città. L'atto di revisione, in tali casi, è il frutto di un bilanciamento di interessi, tra i quali deve prevalere quello pubblico relativo all'accessibilità al servizio farmaceutico, anche a discapito dell'interesse commerciale del farmacista.

Questo è quanto ha ribadito il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6237 del 19 settembre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame di Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La ricorrente, titolare di farmacia, ha impugnato la delibera della giunta comunale con cui è stata revisionata la pianta organica delle farmacie. Lamenta che con la nuova perimentazione è stato consentito l'insediamento a un'altra farmacia nella zona coperta già dal suo servizio farmaceutico. Quanto accaduto, a suo dire, si pone in contrasto con la precedente differente perimetrazione e per tale motivo l'atto di revisione in questione sarebbe illegittimo per violazione della normativa vigente in materia (Legge n. 27/2012).

In primo grado, il ricorso è stato respinto e così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dei Giudici amministrativi.

La decisione del CdS.

Il Consiglio di Stato, innanzitutto, richiama la normativa applicabile alla questione in esame, ossia l'art. 11 Legge n. 27/2012; norma, questa, che disciplina il «potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, l'accesso alla titolarità delle farmacie e la modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e le altre disposizioni in materia sanitaria». 

La nuova normativa, nell'ottica della liberalizzazione del servizio farmaceutico, non fa riferimento alla pianta organica e a chi compete formarla. Malgrado tale silenzio, secondo l'orientamento vigente della giurisprudenza, spetta sempre al «Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome» (Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2013 n. 2990; 3 aprile 2013 n. 1858; 1 marzo 2013 n. 751, Cons. Stato, Sez. III, 20/3/2017 n. 1250; 22/3/2017 n. 1305; 7/8/2018 n. 4855 ). Premesso questo, il Consiglio di Stato passa a spiegare le finalità della perimentazione della zona e, richiamando altra giurisprudenza, afferma che lo scopo di essa è quello di delimitare la zona entro la quale il farmacista è libero di ubicare il proprio esercizio (Consiglio di Stato n. 5357/2013, n. 3681/2014) e nello stesso tempo garantire l'accessibilità all'assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile.

Per tale motivo, il potere-dovere di pianificazione non si esercita una sola volta, «ma può (e se del caso deve) essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, tenuto conto della visione complessiva del territorio comunale» per migliorare il grado di accessibilità all'assistenza farmaceutica. Proprio nell'esercizio di tale potere-dovere, l'ente comunale valuta una serie di fattori, tenendo conto sempre dell'interesse pubblico primario dell'accessibilità all'assistenza farmaceutica. Ne consegue che l'interesse commerciale dei farmacisti già insediati è destinato ad essere sacrificato «ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico» (Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2018, n. 475). 

«Lo sviamento di clientela per effetto di una maggiore concorrenza, infatti, non costituisce elemento idoneo a impedire l'apertura di una nuova sede farmaceutica (Cons. Stato, Sez, III, 19/6/2018 n. 3743; 24/5/2018 n. 3136). È stato ritenuto, invero, che «non può pretendersi che la nuova sede venga localizzata, necessariamente, in una zona periferica, lontana il più possibile dalla sede della farmacia "storica" del paese, al fine di ridurre al massimo lo sviamento di clientela (che comunque si verifica in ogni caso) (cfr. Cons. Stato Sez. III, 04-10-2017, n. 4629)». È in quest'ottica che il Comune compie delle scelte nell'ambito dell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico; scelte, queste, che sono discrezionali, come appunto la revisione della perimentazione. L'amministrazione, attraverso l'atto di revisione che è un atto programmatorio a carattere generale, arriva a una scelta conclusiva, frutto di un bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione. Tale scelta è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2562; id. 22 novembre 2017, n. 5446; id. 30 maggio 2017, n. 2557; Cons. St., sez. III, 22 marzo 2017, n. 1305; Cons. Stato Sez. III, 22-11-2017, n. 5443; Cons. Stato Sez. III, 22-11-2017, n. 5446; Cons. Stato Sez. III, 30-05-2017, n. 2557). Tornando al caso in esame, ad avviso dei Giudici amministrativi, il Comune ha operato un bilanciamento in linea con l'utilità della perimetrazione e una valutazione che risulta il frutto di un corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione e come tale insindacabile. Per tali motivi, il Consiglio di Stato, ritenendo che, nel caso di specie, il Giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'amministrazione comunale, ha rigettato l'appello.