Di Anna Sblendorio su Domenica, 18 Febbraio 2024
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

Esonero temporaneo contributi minimi. Casistica

Fonte https://www.cassaforense.it/

L'art. 27 del Regolamento Unico della Previdenza Forense stabilisce che nei casi previsti dal settimo comma dell'art.21 Legge n.247/2012 può essere chiesto l'esonero temporaneo dal versamento dei contributi minimi.

Quali soggetti possono richiedere l'esonero

A norma del suddetto art.21 i soggetti che possono chiedere l'esonero sono:

Cosa prevede l'esonero

L'esonero riguarda solamente i contributi minimi obbligatori consentendo di non versare le contribuzioni minime nell'anno di presentazione della domanda, mentre talune prestazioni continuano ad essere dovute. Pertanto anche a seguito della domanda di esonero l'avvocato sarà comunque tenuto a versare: 

Quando può essere chiesto l'esonero

Cassa Forense ha precisato che la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno e che l'istanza è disponibile nel proprio accesso riservato all'interno del sito della Cassa, a decorrere dal mese di febbraio di ogni anno.

L'esonero è previsto per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con il riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali.

Quando si può chiedere l'esonero in caso di maternità

Nel casi di maternità o adozione è previsto che "l'esonero può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento" (art.27 comma 2).

Casi particolari di esonero in relazione all'evento nascita

Cassa Forense ha precisato che la domanda di esonero può essere presentata nell'anno del parto o entro i due anni di vita del bambino fino ad un massimo di tre eventi e non può essere reiterata per lo stesso evento. Ciò vuol dire che l'istanza di esonero contributivo per maternità può essere richiesto per altri eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre.

 Ne consegue ad esempio che:

Condizioni per poter richiedere l'esonero

In ogni caso affinché possa essere concesso il secondo esonero per maternità occorre che all'atto della domanda la professionista sia iscritta alla Cassa da almeno tre anni precedenti all'evento. Ne discende che non è necessario che le tre gravidanze avvengano in tre anni consecutivi.

Esonero temporaneo dai contributi minimi e riconoscimento dei contributi figurativi

Cassa Forense ha fornito delucidazioni in merito alla possibilità che l'esonero dal versamento dei contributi minimi per maternità comporti il riconoscimento dei contributi figurativi, affermando che in caso di maternità l'esonero può essere chiesto nell'arco dell'intero periodo di iscrizione alla Cassa conservando la validità dell'intero anno di contribuzione ai fini pensionistici, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di maternità e dei contributi percentuali sul reddito e sul volume d'affari prodotti in sede di autoliquidazione del Modello 5.

Modalità di presentazione della domanda di esonero per maternità

La domanda di esonero può essere inoltrata in via telematica, entro il 30 settembre dell'anno per il quale si richiede l'esonero, collegandosi al sito www.cassaforense.it, cliccando su "Accessi riservati, posizione personale, istanze online".  

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