Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 17 Febbraio 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Esecuzioni mobiliari e opposizione tardiva: il diritto del terzo dopo l'aggiudicazione del bene

Inquadramento normativo: Art. 2920 c.c.; Art. 620 c.p.c.

L'opposizione all'esecuzione mobiliare tradiva: Quando è posto in vendita un bene mobile, «coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione:

L'unico diritto che detti soggetti hanno concerne la richiesta di risarcimento danni ove il creditore procedente abbia agito in mala fede. Il terzo, invece, ha diritto sulla somma ricavata:

In buona sostanza, l'opposizione tardiva di terzo preclude soltanto, in modo coerente con la finalità della procedura esecutiva e delle sue parentesi cognitive, la possibilità di incidere sul corso del'esecuzione stessa e, in particolare, sull'aggiudicazione e sulla vendita o l'assegnazione, ossia sulla formale sostituzione nella titolarità del bene dell'apparente debitore con un soggetto originariamente estraneo alla procedura (Cass. civ., n. 6230/2016). 

Quando l'opposizione del terzo è da ritenersi tardiva? Come su accennato perché l'opposizione del terzo che pretende avere la proprietà sui beni pignorati sia ritenuta tempestiva, deve essere proposta prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. Nel caso in cui, «in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa», l'opposizione è considerata tardiva e il terzo ha diritto sulla somma ricavata. Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione in questione, deve aversi riguardo alla data della sua proposizione, restando irrilevante la circostanza che alla data di prima comparizione la procedura esecutiva sia ormai estinta. Pertanto, ove l'opposizione sia stata proposta mediante ricorso depositato lo stesso giorno in cui è stata disposta la vendita, il giudice del merito può correttamente condannare il creditore procedente al pagamento in favore del terzo della somma ricavata dalla vendita dei beni (Cass. civ., n. 3136/2008).

Residualità dell'opposizione tardiva di terzo: L'opposizione tardiva ha carattere residuale. E ciò in considerazione del fatto che fino a quando nel corso dell'esecuzione si possa ancora distribuire la somma, il giudice dell'esecuzione può utilizzare il meccanismo dell'art. 512, comma II, c.p.c. di sospensione parziale della distribuzione (con riguardo al residuo spettante al debitore). Ove venga meno tale possibilità, «è da ritenere che il terzo non possa avvalersi dello strumento dell'opposizione, ma possa, semmai, agire per il risarcimento dei danni contro il creditore procedente in mala fede o contro il terzo cessionario anch'egli in mala fede» (Tribunale Monza, sentenza 11 febbraio 2008). 

Opposizione tardiva e pignoramento presso terzi: La giurisprudenza ritiene che l'opposizione tardiva possa trovare applicazione non solo nell'ambito delle procedure esecutive mobiliari, ma anche nell'ambito di quelle presso terzi. Tale estensione:

Opposizione tardiva e nullità degli atti: «Secondo i principi generali in tema di esecuzione forzata, deve ricordarsi che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario così come, secondo l'art. 620 c.p.c.: se l'opposizione è proposta dopo la vendita, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata» (Tribunale Genova, sentenza 14 marzo 2006).