Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 15 Novembre 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Esecuzione per consegna o rilascio, lesione diritto del terzo: perché l'opposizione ex art. 404 c.p.c.?

Nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa "inter alios", ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, [...], bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli dovrà impugnare il provvedimento stesso, nel correlativo contraddittorio e davanti al diverso giudice competente, con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ.

Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 29024 del 20 ottobre 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta ai Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente è stato destinatario di un atto di precetto per il rilascio di un immobile in forza di un titolo giudiziale definitivo ottenuto nei confronti della dante causa a titolo ereditario. Egli si è opposto all'esecuzione deducendo la titolarità di un diritto incompatibile, ossia la proprietà dell'immobile acquisita per usucapione in proprio e quale erede. La sua opposizione è stata rigettata in quanto il Tribunale ha osservato che, nel giudizio di opposizione esecutiva:

Decisione, questa, confermata anche dalla Corte d'Appello.

Il caso, così, è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità. 

La decisione della SC

Il ricorrente lamenta che i Giudici di merito avrebbero errato mancando di pronunciare sulla effettiva domanda svolta con l'opposizione all'esecuzione, che non è quella per la pure prospettata lesione del contraddittorio richiamata dalla decisione impugnata, bensì quella di accertamento della sussistenza del diritto dominicale incompatibile con il titolo azionato esecutivamente, con conseguente necessità di sospendere per pregiudizialità il giudizio in attesa degli esiti di quello, parimenti introdotto per la medesima ragione, di opposizione di terzo revocatoria.

Innanzitutto, la Corte di Cassazione fa rilevare che ,in giurisprudenza (Cass., 20/11/2018, n. 29850, che richiama Cass., 20/03/2017, n. 7041), è pacifico che l'opposizione all'esecuzione, diretta o di terzo, è un rimedio contro gli errori concernenti l'esecuzione, e non contro quelli [...] inerenti al - ovvero opponibili come tali al - titolo giudiziale [...]. In buona sostanza, il terzo non può ricorrere al rimedio dell'opposizione per contestare il contenuto del titolo stesso. Se così fosse, l'opposizione assumerebbe la natura di un atto impugnatorio e ciò non si concilierebbe con la funzione delle opposizioni esecutive che non è assolutamente quella di far valere pretese criticità riferibili alla pronuncia azionata.

Con particolare riferimento all'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa "inter alios", se il terzo lamenta una lesione della sua situazione soggettiva derivante non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, ma direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non potrà proporre l'opposizione all'esecuzione - che nel caso sarebbe quella ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. - ma dovrà impugnare il provvedimento stesso, nel correlativo contraddittorio e davanti al diverso giudice competente, con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. 

Orbene, tornando al caso in esame, il ricorrente:

Da tale circostanza, discende che egli non avrebbe potuto proporre l'opposizione esecutiva:

E in effetti il ricorrente ha dato atto di aver proposto opposizione ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ. Tuttavia, i Giudici di legittimità fanno rilevare che rispetto a detta opposizione non vi è alcuna necessità, né possibilità di sospensione per pregiudizialità e, pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, terzo comma, secondo periodo cod. proc. civ. (Cass., 09/10/2015, n. 20252).