L'esame dei documenti prodotti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive.
Questo ha statuito la Corte di Cassazione con sentenza n. 35790 del 23 novembre 2021.
Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il ricorrente ha introdotto un giudizio nei confronti del suo legale per far accertare l'insussistenza del credito asseritamente vantato da quest'ultimo con riferimento allo svolgimento di prestazioni professionali relative ad un giudizio civile, nonché in ordine all'ulteriore credito concernente la proposizione di un regolamento di competenza nell'ambito dello stesso giudizio.
Sia in primo che in secondo grado, la domanda del ricorrente è stata rigettata.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte d Cassazione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione della SC
Il ricorrente - sotto forma anche di una presunta violazione dell'art. 112 c.p.c. e di criteri interpretativi – nel giudizio dinanzi ai Giudici di legittimità ha sollecitato una rivalutazione di merito delle risultanze probatorie acquisite e adeguatamente valorizzate dai Giudici di merito sia con riferimento all'effettività e al contenuto del contratto intercorso tra le parti che con riferimento al mandato professionale conferito dallo stesso ricorrente all'avvocato. In buona sostanza, il ricorrente lamenta un vizio nella valutazione delle risultanze istruttorie e nella valutazione di attendibilità di alcuni testi, svolte dai precedenti Giudici. In punto, la Corte di Cassazione richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui se le deposizioni testimoniali, ancorché ritualmente portate all'esame del giudice di legittimità, comportano valutazioni e apprezzamenti di fatto, ivi compresa la maggiore o minore attendibilità dei testi, ove dette valutazioni siano suffragati da non illogici argomenti, ovvero da presunzioni ex art. 2727 c.c., il relativo motivo di contestazione del raggiunto convincimento del giudice di merito sarà inammissibile. E ciò a maggior ragione laddove oggetto di contestazione è l'assenza di una valutazione puntuale da parte di quest'ultimo giudice relativamente alle singole deposizioni e/o risultanze istruttorie. In buona sostanza, se il giudice di merito ha motivato in modo non illogico la sua decisione anche in ordine alle risultanze istruttorie poste a fondamento di questa, è sufficiente una discussione delle stesse complessiva e non puntuale.
Ne consegue che non sarà consentito alla Corte di Cassazione procedere a un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. E ciò in considerazione del fatto che la valutazione delle risultanze istruttore, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, riguardano apprezzamenti di fatto che sono riservati al giudice del merito. Tale potere del giudice di merito incontra un unico limite, ossia detto giudice deve indicare le ragioni su cui si basa la sua decisione, senza essere tenuto a:
- discutere ogni singolo elemento,
- a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultano incompatibili con il suo ragionamento.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e l'ha respinto.