Il tribunale amministrativo regionale della Campania, con la sentenza numero 780/2023, ha annullato il verbale con il quale la Corte d'Appello di Salerno, all'esito della prima prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, aveva dichiarato non idoneo un candidato.
Secondo quanto emerge dalla motivazione del provvedimento, la sottocommissione, pur avendo stabilito di attenersi, nella formulazione dei quesiti da porre durante la prova e nella valutazione dei candidati, alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale 21.12.2022, avrebbe in realtà violato le citate prescrizioni.
Nello specifico, secondo il TAR, ad essere stata infranta sarebbe stata la regola contenuta nell'articolo 2 del D.M. 21.12.2022, laddove si stabilisce che per quanto riguarda il diritto civile, la disciplina dell'esame fa riferimento ad una materia regolata dal codice civile. Il quesito non può, pertanto, avere ad oggetto materie disciplinate nell'ambito delle leggi complementari al codice civile.
A tale conclusione il giudice amministrativo è pervenuto a seguito dell'esame del quesito formulato al candidato, che era così articolato:
"Tizio venne sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di rimozione di un aneurisma all'aorta addominale. Successivamente all'intervento si verificò una fibrosi massiva aderenziale con occlusione intestinale che rese necessaria l'asportazione di un tratto dell'intestino e provocò gravi conseguenze permanenti quali necessità di terapia parentale continua domiciliare, presenza di una breccia addominale con esposizione intestinale e di fistola enterica. Tizio ritenendo di essere stato vittima di un errore medico si rivolse ad un legale, il quale chiese un parere tecnico a Mevio, consulente medico di parte. Ad avviso di Mevio le complicanze che aveva subito Tizio, benchè rare ed imprevedibili, erano dipese dalla tecnica operatoria obsoleta applicata al trattamento. Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio inquadri il caso individuando la disciplina applicabile con riguardo anche alla eventuale responsabilità del chirurgo che aveva effettuato l'intervento su Tizio, per non avere correttamente informato il paziente della possibilità di ricorrere ad una nuova tecnica operatoria"
Ad avviso del collegio, la risposta a detto quesito implicava, tra l'altro, anche la conoscenza e l'illustrazione delle leggi speciali ed in particolare della Legge del 22 dicembre 2017, n. 219 che disciplina il consenso informato, in contrasto, dunque, con le linee generali ministeriali per la formulazione dei quesiti.
La questione della conformità del quesito posto al candidato alle linee guida generali dettate dal D.M. 21.12.2022, era già stata affrontata dal Consiglio di stato (con le sentenze nn. 65/2023 e 3106/2022), ma la decisione in commento assume in ogni caso particolare rilevanza, in quanto attesta come l'orientamento espresso dai giudici di Palazzo Spada, possa oramai ritenersi consolidato nella giurisprudenza amministrativa.