Riferimenti normativi: Artt.5 e 36 D.Lgs.n.346/1990
Focus: Nel periodo di tempo che intercorre tra l'apertura della successione e l'accettazione l'eredità è giacente e il Tribunale può nominare un curatore dell'eredità. È dovuta l'imposta di successione dal curatore dell'eredità giacente? Sulla questione si è pronunciata più volte la giurisprudenza di merito e recentemente la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la Sentenza n. 2867 del 27/09/2023.
Il caso: L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione, emesso per imposte di successione (ipotecaria, catastale, bollo), al curatore dell'eredità giacente nominato dal Tribunale, a seguito del decesso di un contribuente senza eredi, ritenendolo obbligato al pagamento delle imposte liquidate. Il curatore aveva impugnato il suddetto avviso di liquidazione con ricorso in Commissione Tributaria Provinciale ritenendo non dovuta alcuna imposta, in assenza di eredi, tenuto conto che il suo compito era solo quello di amministrare i beni senza averne il possesso, che è il presupposto impositivo delle imposte di successione. L'Ufficio sosteneva, a sua difesa, che soggetti passivi dell'imposta sono anche i curatori dell'eredità giacente perché hanno il possesso temporaneo dei beni che amministrano.
La C.T.P. ha accolto il ricorso del curatore non ritenendolo responsabile del pagamento delle imposte di successione, bollo, ipotecarie e catastali o di tutti i tributi riferibili alla massa ereditaria in attesa di assegnazione. L'Ufficio ha appellato la sentenza evidenziando che il curatore è obbligato a presentare la dichiarazione di successione ed è indicato ex lege come responsabile solidale dell'imposta, anche se non è propriamente il soggetto passivo che è, invece, l'erede che accetta. Infatti, anche se non esistono, come nel caso di specie, chiamati all'eredità e pur indicando nella dichiarazione di successione lo Stato come beneficiario, il curatore non è automaticamente esonerato dal versamento di imposta. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha ritenuto infondato l'appello dell'Ufficio richiamando, innanzitutto, l'art.5 del D.Lgs.n.346/1990 (Testo unico successioni) che stabilisce gli eredi quali soggetti passivi dell'imposta. La norma, poi, precisa che, ai sensi del successivo articolo 28, comma 2, << l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione grava sui soggetti chiamati all'eredità, i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari >>.
Secondo la Corte di giustizia tributaria il curatore dell'eredità giacente può essere considerato un detentore dei beni dell'asse ereditario, al fine di adempiere a una serie di obblighi di amministrazione e dichiarativi, ma non un possessore, nemmeno temporaneo dei beni stessi, per cui manca il presupposto impositivo diretto. Quanto al pagamento delle imposte di successione, l'articolo 36 del Testo unico successioni stabilisce che "Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti". Nel caso di specie, tale disposizione normativa non trova applicazione in quanto per avere una responsabilità solidale occorre l'esistenza di un obbligato in via principale che manca quando non ci sono eredi o soggetti chiamati alla eredità. Per tali motivi la Corte ha rigettato l'appello dell'Ufficio ed ha confermato la sentenza di primo grado.