Nel Distretto della Corte di Appello di Venezia, per il rinnovo del Comitato dei Delegati, le cui elezioni si terranno dal 24 al 28 settembre p.v., sono state presentate due liste di candidati: Lista n. 1 "Impegno per una previdenza secondo equità e trasparenza" e Lista n. 2 "Equità e sostenibilità per un'avvocatura autonoma". La Commissione elettorale istituita presso il Consiglio dell'Ordine di Venezia ammetteva le due liste.
Avverso l'ammissione della lista n. 2, la lista n. 1 ha proposto reclamo alla Commissione elettorale d'appello di Venezia chiedendo che la Commissione voglia verificare, mediante richiesta di apposita certificazione a Cassa Forense, il possesso da parte di due candidati dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b) e/o c) dello Statuto e, in particolare, se alla presentazione della candidatura avesse inviato le comunicazioni obbligatorie e fosse in regola con i pagamenti dei contributi dovuti ed esigibili da Cassa Forense e, per un' altra candidata, verificare mediante richiesta di apposita certificazione al COA di Padova, il possesso del requisito previsto dall'art. 13, comma 2, lett. a) dello Statuto e, in particolare, se la candidata sia stata iscritta ininterrottamente all'Albo da almeno 5 anni.
Con decisione del 26 maggio 2018 la Commissione elettorale d'appello di Venezia, accoglieva il reclamo ed escludeva dalla lista n. 2 le due candidate in questione.
Di qui il ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, che, con ordinanza del 03.07.2018, disponeva l'ammissione delle due candidate escluse nella lista n. 2 denominata "Equità e sostenibilità per un'avvocatura autonoma" compensando le spese per la controvertibilità e la novità delle questioni decise.
Nel giudizio si è costituita anche Cassa Forense la quale si è opposta all'accoglimento del ricorso salvo poi, in sede di discussione, rimettersi a giustizia. Nel giudizio hanno spiegato intervento volontario i delegati uscenti e candidati nella lista n. 1, chiedendo il rigetto del ricorso. Sono intervenuti in giudizio anche gli avvocati candidati già ammessi della lista n. 2, per sostenere le ragioni dei ricorrenti.
Analoga questione è già stata trattata dalla Commissione elettorale d'appello di Catania che, con lucidissima argomentazione, aveva affermato che l'attuale regolamento elettorale di Cassa Forense sul punto ha modificato il previgente sistema che attribuiva alla Commissione elettorale distrettuale precisi poteri di controllo sia sulle liste che sui candidati con poteri di ammissione ed esclusione su entrambi, così affermando che il legislatore interno ha deciso che la valutazione definitiva sulla ineleggibilità dei candidati è rimessa in via esclusiva alla Commissione centrale, dopo lo svolgimento delle elezioni, ma prima della proclamazione degli eletti.
Il Tribunale di Venezia ha confermato tale orientamento affermando che l'interpretazione letterale dell'art. 9 del regolamento elettorale vigente induce a ritenere che il controllo da parte della Commissione elettorale distrettuale abbia a oggetto esclusivamente le liste, avendo il potere di deliberare la loro ammissione o esclusione e che tale controllo non possa estendersi alla verifica dei requisiti di eleggibilità dei singoli candidati. Invero, tale verifica, è rimessa alla Commissione elettorale centrale successivamente alla conclusione delle operazioni di voto e viene, pertanto, effettuata su ciascuno degli eletti.
Infatti, l'art. 12 del citato regolamento stabilisce che «accertati i risultativi del voto, la Commissione elettorale centrale assegna i seggi ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente regolamento; verifica per ciascuno degli eletti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, acquisendo le attestazioni di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento generale della Cassa. La circostanza che sia escluso un controllo sui requisiti di eleggibilità dei candidati, anche da parte della Commissione elettorale distrettuale, prima dell'inizio delle operazioni di voto, essendo stato demandato tale controllo alla Commissione elettorale centrale, successivamente alle operazioni di voto, trova conferma nel confronto fra l'attuale normativa e la normativa previgente».
Per il Tribunale di Venezia non può quindi ritenersi che l'art. 7, comma 2, del vigente regolamento generale della Cassa, attribuisca alla Commissione elettorale distrettuale il potere di verificare la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati prima delle operazioni di voto. Analoga vicenda, sempre negli stessi termini, è stata affrontata e risolta anche dalla Commissione di appello di Lecce. Il Tribunale di Venezia, preliminarmente, ha anche affermato la giurisdizione del Giudice ordinario investendo la controversia il diritto soggettivo inerente all'elettorato passivo in conformità a Cassazione civile, Sezioni Unite, 23682/2009 e TAR Liguria n. 1042/2005.
Due considerazioni a margine: che delegati uscenti contestino il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 porta a pensare, magari male ma azzeccando, che abbiano utilizzato informazioni interne riservate e come tali protette dal vigente codice etico di Cassa Forense che è stato sì adottato il 20 aprile 2017 ma, a quanto pare, non è ancora conosciuto. Il fatto poi che sia dovuto intervenire il Tribunale ordinario a dirimere un contrasto tra delegati rappresenta una sconfitta per tutti.
Sull'improvvido intervento in giudizio di Cassa Forense va apprezzato il ravvedimento operoso manifestato rimettendosi a giustizia in sede di discussione e conclusioni.
Ora la parola passa agli elettori che sapranno capire per deliberare consapevolmente.