Con un’ ordinanza pubblicata lo scorso undici aprile (ord. n. 9749/2024), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la decorrenza del termine per l'impugnazione del procedimento elettorale dei componenti dei Consigli Distrettuali di disciplina, va individuata applicando analogicamente il criterio di cui all'art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012, dettato per il procedimento di elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e, dunque, nell'atto conclusivo della proclamazione degli eletti.
Il principio è stato enucleato nell’ ambito di un procedimento volto a fare dichiarare la nullità della sentenza con la quale il CNF aveva respinto l’impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti di un consiglio distrettuale di disciplina proposta da alcuni candidati i quali avevano lamentato l’inosservanza della normativa sul numero massimo di preferenze esprimibile da ciascun elettore.
Il ricorso, oltre ad essere ritenuto infondato nel merito, era stato altresì ritenuto tardivo dall'organo giudicante.
Secondo il Consiglio Nazionale Forense, infatti, il dies a quo dal quale calcolare il termine per la proposizione del reclamo avverso le elezioni dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, andava individuato nella pubblicazione dei risultati dello scrutinio sul sito istituzionale del COA ed era di dieci giorni, conseguentemente, avendo i ricorrenti impugnato il verbale di proclamazione degli eletti oltre il predetto termine, il ricorso doveva ritenersi tardivo.
Secondo ila Cassazione, invece, in difetto di norme specificamente disciplinanti la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'esito del procedimento elettorale del CCD, il dies a quo va individuato nella proclamazione degli eletti, che costituisce l'atto
conclusivo del procedimento, il tutto in applicazione analogica del criterio dettato, per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, dall'articolo 28 comma 12 della Legge n. 247 del 2012; articolo che individua l'atto terminativo del procedimento elettorale nella proclamazione degli eletti.
Deve quindi escludersi, si legge nell'ordinanza, che la pacifica possibilità di impugnare immediatamente la dichiarazione dei risultati compiuta dal presidente del seggio all'esito dello scrutinio comporti, in difetto di espressa previsione, la decadenza dalla facoltà di denunciare i vizi del procedimento impugnandone l'atto conclusivo, costituito, come detto, dalla distinta e successiva proclamazione degli esiti delle votazioni.