Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it
Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Avvocati in possesso dei requisiti elencati nel secondo comma dell'art.81 D.P.R. n.115/2002, possono presentare al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di appartenenza la domanda di iscrizione nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.
I requisiti richiesti sono:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
Quanto al requisito delle attitudini ed esperienza professionale specifica è stato osservato che l'avvocato possa rifiutare l'incarico per giustificati motivi senza che ciò comporti una violazione dell'art.11 co.4 CDF a norma del quale "Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio". Infatti si ritiene che non sia configurabile la violazione dell'art.11 comma 4 CDF a carico dell'Avvocato, iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, che 1) rifiuti l'incarico non ritenendosi competente alla trattazione della specifica materia; 2) contattato telefonicamente e via mail da una potenziale cliente per la proposizione di azioni civili genericamente enunciate, non accetti l'incarico a causa della mancata adesione di costei all'invito a recarsi presso lo studio per un colloquio preliminare (Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli, decisione del 21 dicembre 2021).
In relazione al requisito dell'assenza di sanzioni disciplinari la giurisprudenza ha più volte evidenziato che, poiché i requisiti previsti dall'art.81 D.P.R. n.115/2002 sono tassativi, non può essere iscritto nel predetto elenco l'avvocato al quale sia stata inflitta una sanzione disciplinare né può esservi alcun margine di discrezionalità nella valutazione degli aspetti peculiari della vicenda che ha portato alla applicazione della sanzione impeditiva della iscrizione o della permanenza nell'elenco suddetto (Consiglio nazionale forense, sentenza del 22 novembre 2018 n.158; T.A.R. Trieste n. 14 del 26/01/2004; T.A.R. Cagliari n. 578 08/05/2003).
Per quanto riguarda il requisito dell'iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che la formulazione letterale della disposizione non fa riferimento alla continuatività dell'iscrizione, con la conseguenza che "ai fini del computo della anzianità di iscrizione possono pacificamente cumularsi periodi – seppur discontinui – di iscrizione nell'Albo ferma restando come evidente la detrazione da tale computo dei periodi intermedi di cancellazione."(Consiglio nazionale forense pareri n. 33 del 17 ottobre 2023; n. 48/2019; 57/2018). In altri termini:
- è possibile computare periodi antecedenti a quello in cui viene presentata l'iscrizione nelle liste, "non ostando alla cumulabilità dei periodi né il dato normativo (art. 81 del D.P.R. n. 115/02) né apprezzabili esigenze di carattere sistematico o afferenti alla protezione degli interessi coinvolti" (Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 19 marzo 2021, parere del 24 maggio 2017, n. 40);
- in caso di cancellazione volontaria e successiva reiscrizione nell'albo, è possibile la cumulabilità dei relativi periodi ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione (Consiglio nazionale forense parere n. 48 del 20 ottobre 2019).
Rinnovo elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
A norma dell'art. 81 co.4 D.P.R. 115/2002 "L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia".
A questo proposito il Consiglio nazionale forense ha affermato che la disposizione fa riferimento all'aggiornamento dell'elenco nel senso che il suddetto termine deve essere considerato quale termine ultimo e finale, nonché ordinatorio entro cui aggiornare l'elenco e non quale termine per inserire le istanze, medio tempore, pervenute. Ne consegue che entro il 31 gennaio di ogni anno il suddetto elenco deve essere aggiornato con l'inserimento delle nuove istanze pervenute ed è opportuno che l'inserimento nell'elenco avvenga senza indugio, ogni qualvolta all'Ordine pervenga una domanda che rispetti i requisiti di cui al DPR 115/2002, seppur la norma indichi quale termine il 31 gennaio di ogni anno.
Pertanto l'iscritto che possieda i requisiti deve essere inserito nell'elenco anche prima del rinnovo obbligatorio, in quanto in caso contrario "si verrebbe a determinare un pregiudizio per coloro che, ad esempio, abbiano maturato il requisito di anzianità di iscrizione all'albo, immediatamente dopo il rinnovo dell'elenco e che sarebbero costretti, pur in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, ad attendere un tempo anche significativo per l'inserimento nell'elenco" (Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 19 marzo 2021).