Il Consiglio Nazionale Forense ha fornito nuove indicazioni in relazione all'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato. A questo riguardo il Consiglio ha precisato che la suddetta iscrizione è limitata al solo elenco tenuto presso l'Ordine di appartenenza dell'Avvocato, con la conseguenza che il Consiglio dell'Ordine non può mai iscrivere nel proprio Elenco degli avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato, un avvocato appartenente ad altro Ordine ed iscritto nell'Elenco tenuto presso l'Ordine di appartenenza. (Consiglio nazionale forense, parere n. 9 del 19 aprile 2024).
Il Consiglio è giunto a questa decisione analizzando i criteri per la nomina del difensore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsti dagli artt. 80 e 81 D.P.R. 115/2002.
Il primo di tali articoli prevede che:
- chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo (comma 1);
- nei giudizi innanzi la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il difensore è scelto tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (comma 2);
- in deroga a questi criteri generali, il soggetto ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2 (comma 3).
L'art. 81, invece, attribuisce al Consiglio dell'ordine il compito di deliberare l'inserimento nell'elenco degli avvocati disponibili a patrocinare a spese dello Stato e di valutare il possesso dei requisiti, tra cui quello dell'iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
Dal combinato disposto dei succitati artt.80 e 81 D.P.R. n.115/2002, pertanto, discende che
- il Consiglio dell'ordine che valuta la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nell'elenco è quello cui appartiene l'avvocato istante;
- il Consiglio dell'ordine può disporre l'inserimento nell'elenco dei patrocinatori a spese dello Stato dei soli avvocati iscritti all'Albo che tiene.
Requisiti per l'iscrizione
Quanto ai requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, l'art. 81 comma 2 lettera c) D.P.R. 115/2002 prevede il requisito dell'iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni. A questo proposito è stato chiesto al Consiglio se, ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco, il periodo minimo biennale di iscrizione all'albo previsto dall'art. 81 comma 2 lettera c) D.P.R. 115/2002 possa essere calcolato senza tenere conto di eventuale periodo intermedio di cancellazione volontaria per alcuni mesi, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.
Sul punto il Consiglio ha evidenziato che la formulazione testuale della disposizione non fa riferimento alla continuatività dell'iscrizione e sembra fare riferimento ad una anzianità di iscrizione almeno biennale. Pertanto ai fini del computo della anzianità di iscrizione possono pacificamente cumularsi periodi seppur discontinui di iscrizione nell'Albo ferma restando come evidente la detrazione da tale computo dei periodi intermedi di cancellazione (Consiglio nazionale forense, pareri n. 33 del 17 ottobre 2023 n. 48/2019 e 57/2018).
Cancellazione dall'Elenco
L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti. La cancellazione dal suddetto elenco può avvenire su istanza dell'avvocato o di diritto.
Il Consiglio ha ribadito che la cancellazione dall'elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato opera di diritto a norma dell'art.81 comma 4 del D.P.R. a seguito di irrogazione di sanzione disciplinare definitiva ed esecutiva, superiore all'avvertimento (Consiglio nazionale forense, parere n. 8 del 19 aprile 2024).
Per l'impugnazione del provvedimento di cancellazione dall'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato la giurisdizione spetta al Consiglio Nazionale Forense. Sul punto è stata affermata la "cognizione generalizzata" del Consiglio in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l'iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, tra i quali rientrano i provvedimenti relativi all'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n.166 del 16 dicembre 2019).
Per informazioni su come presentare domanda di iscrizione all'elenco avvocati per il patrocinio a spese dello stato cliccare sul seguente link https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/come-iscriversi.