Dovrebbe essere approvato in mattinata il decretone che prevede aiuti per le strutture sanitarie, per le famiglie, le imprese, i lavoratori e per altri settori per alleviare i danni provocati dal coronavirus.
Nel decreto che si comporrebbe di 113 articoli, con il quale il Governo intende porre rimedio ai danni provocati dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, è stata inserita la norma che disciplina la sospensione dei termini processuali estendendola sino al 15 aprile 2020.
Il provvedimento riguarda tutti i giudizi civili e penali e le attività ad essi connessi, eliminando i dubbi interpretativi sorti dopo la pubblicazione del decreto legge n. 11 dell'8 marzo scorso che sembrava limitare tale sospensione solo ai giudizi la cui trattazione delle udienze era stata fissata nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo.
Da qui discende la sospensione del corso della prescrizione dei reati per tutti i procedimenti penali.
Al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti legge citati), si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti legge adottati per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, la notifica ex lege presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private. Nel caso di difensore d'ufficio, naturalmente, continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario
Altre importanti novità concernono le modalità di notificazione degli atti processuali relativi ai procedimenti penali interessati dalla sospensione.
Ancora, il decreto sospende fino al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
In conseguenza delle modifiche apportate al decreto legge dell'8 marzo, va differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all'articolo 2 quali per esempio le udienze svolte in videoconferenza.
Si allega la bozza del testo normativo del provvedimento e la relazione illustrativa e tecnica che sono in attesa di essere approvati. Ci serviamo di pubblicare nelle prossime ore il testo ufficiale.