Inquadramento normativo: Art. 112 c.p.c.; Art. 167 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.
Eccezioni in senso stretto ed eccezioni rilevabili d'ufficio: Nel nostro ordinamento vige la regola generale della rilevabilità d'ufficio delle eccezioni, ad esclusione di quelle in ordine alle quali è necessaria la proposizione di parte. In quest'ultimo caso si parla di eccezioni in senso stretto:
- per le quali è la stessa legge a stabilire la necessità dell'impulso di parte, precludendone il rilievo ufficioso;
- nelle quali la manifestazione della volontà della parte è strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva.
Eccezioni in senso stretto: Costituiscono eccezioni in senso stretto:
- «quelle che corrispondono all'esercizio di azioni costitutive, come l'eccezione di annullamento (art. 1442, ult. comma, c.c.) o di rescissione del contratto (art. 1449, comma 2 c.c.), che possono essere fatte valere anche in caso di prescrizione delle rispettive azioni. E ciò in considerazione del fatto che la fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva, essendo diretta a tutelare un interesse particolare della parte, richiede comunque una espressa manifestazione di volontà dell'interessato affinché il giudice determini gli effetti della fattispecie costitutiva medesima, non diversamente da quanto accadrebbe qualora la parte, invece di sollevare la questione in via d'eccezione, avesse proposto la relativa azione» (Tribunale Treviso , sentenza 23 marzo 2017);
- l'eccezione di compensazione (art. 1242 c.c.);
- l'eccezione di inadempimento (art. 1460, comma 1, c.c.);
- l'eccezione di garanzia per vizi, anche se è prescritta l'azione (art.1495, comma 3, c.c., art. 1667, comma 3, c.c.);
- l'eccezione di escussione da parte del fideiussore (art. 1944, comma 2, c.c.);
- l'eccezione di decadenza (art. 2969 c.c.).
Eccezioni rilevabili d'ufficio: Sono rilevabili d'ufficio le eccezioni di avvenuto pagamento, di novazione, di rimessione del debito, di rinuncia al diritto, di inesigibilità per l'apposizione di un termine o di una condizione, di concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. (a esclusione dell'eccezione di aggravamento del danno per fatto colposo del creditore, ex art. 1227, comma 2, c.c. - Cass., n. 1213/2006; Cass., n. 14853/2007; Cass., n. 20324/2004, richiamate da Tribunale Treviso , sentenza 23 marzo 2017), di giudicato e di simulazione nell'ipotesi di simulazione assoluta in cui è ravvisabile un motivo di nullità del contratto per mancanza di causa (in tal senso, Cass., n. 32/1985, richiamata da Tribunale Treviso , sentenza 23 marzo 2017).
Quando formulare o rilevare le eccezioni? Le eccezioni in senso stretto, a pena di decadenza, devono essere formulate dal convenuto in sede di tempestiva costituzione in giudizio, allegando specificamente sia il fatto estintivo, modificativo o impeditivo e invocando l'applicazione del relativo effetto alla situazione giuridica sottoposta al giudizio. Al contrario quelle rilevabili d'ufficio non sono soggette a preclusioni e/o decadenze (Tribunale Treviso , sentenza 23 marzo 2017).
Poteri delle parti e del giudice: Sia in caso di eccezioni in senso stretto che in caso di eccezioni rilevabili d'ufficio, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Il primo spetta alla parte, il secondo i) al giudice, nell'ipotesi di eccezioni rilevabili d'ufficio, ii) alla parte, ove è indispensabile la sua iniziativa. Quando il potere di rilevazione spetta al giudice, quest'ultimo dovrà, comunque, esercitare tale potere officioso in relazione ai fatti risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass., n. 12353/2010; Cass. s.u., n. 1099/1998, richiamate da. Cass. civ., n. 27998/2018). E ciò in considerazione del fatto che «il potere d'ufficio del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti [...[ pur sempre allegati dalla parte». In buona sostanza, «il potere di allegazione resta riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio» (Tribunale Treviso , sentenza 23 marzo 2017). Il giudice, in tali ipotesi, infatti, non può sostituirsi alla parte nell'assolvimento dell'obbligo di allegazione; obbligo, questo che, anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio, deve essere assolto tempestivamente, entro il termine di preclusione di cui all'art. 183 c.p.c. (Cass. civ., n.15142/2003, richiamata da Tribunale Treviso , sentenza 23 marzo 2017).
L'eccezione di prescrizione (art. 2838 c.c.): L'eccezione di prescrizione rientra tra quelle non rilevabili d'ufficio, con l'ovvia conseguenza che dovrà essere formulata su iniziativa di parte (Cass. 2063/2000, richiamata da Tribunale Milano, sentenza 18 gennaio 2019). Ove, detta eccezione venga sollevata, «la parte che propone la relativa eccezione ha l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, con le allegazioni di fatto necessarie - indipendentemente dall'adozione di formule rituali e dall'indicazione delle norme di legge - per rendere comprensibile e individuabile l'eccezione secondo l'uno o l'altro dei tipi legali». Ne discende che ove detta eccezione è generica, il giudice potrà tener conto solo della prescrizione estintiva e non potrà, «senza un'esplicita precisazione al riguardo della parte, prendere in esame le prescrizioni presuntive eventualmente verificatesi, sussistendo tra i due tipi di prescrizione un'incompatibile logica che non consente la loro contemporanea proposizione nello stesso giudizio» (Cass. Civ. sez. lavoro 7510/1991, richiamata da Tribunale Milano, sentenza 18 gennaio 2019)
Eccezioni in senso stretto e mere argomentazioni difensive: Occorre tener distinte le eccezioni in senso stretto che le parti devono proporre nei termini stabiliti, a pena di decadenza, dalle mere argomentazioni difensive dirette a contrastare la domanda avversaria, non soggette a preclusioni. In punto, ad esempio, è stato ritenuto che costituiscono mere argomentazioni difensive:
- l'eccezione di inoperatività della polizza e le eccezioni relative al massimale di polizza e allo scoperto di polizza (Cass. civ. 1967/2000, richiamata da Tribunale Ancona, sentenza 27 febbraio 2018);
- la contestazione della titolarità passiva da parte del convenuto in quanto costituente una mera difesa, esperibile anche per la prima volta in appello (Cass. sez. Unite, n.2951/2016, richiamata da Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24 ottobre 2017).