Di Giovanni Di Martino su Martedì, 22 Agosto 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

E´ nulla la notifica di fissazione di udienza di riesame fatta solo al difensore

I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34825 del 17 luglio 2017, hanno stabilito che è affetta da nullità insanabile la notifica del decreto di fissazione dell´udienza del riesame effettuata solo al difensore e non anche all´indagato presso il domicilio eletto.
La vicenda processuale prende le mosse dalla decisione del GIP del Tribunale che nel corso di un procedimento a carico di due coniugi indagati per vari reati fiscali, aveva disposto la misura cautelare reale del sequestro preventivo di diverse somme di denaro depositate presso alcuni sportelli bancari. Veniva proposto dagli indagati a mezzo il loro difensore il ricorso al Tribunale del Riesame che confermava la misura cautelare emessa.
Avverso quest´ultima decisione veniva proposto ricorso in Cassazione adducendo sei motivi.
Con il primo motivo si contestava l´omessa notifica all´indagato, presso il domicilio dichiarato, del decreto di fissazione dell´udienza innanzi al Tribunale del Riesame.
Venivano mossi altri rilievi di legittimità con gli altri motivi su cui in questa sede non ci soffermeremo.
I Giudici della Terza Sezione della Corte nell´affrontare il primo motivo hanno richiamato la decisione a SS.UU. della Corte del 31.10.2001 (dep. 28.11.2001), n. 42792 confermando il principio secondo cui la mancata notifica all´indagato nel domicilio eletto, del decreto di fissazione dell´udienza, costituisce error in procedendo rilevante ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. I giudici di legittimità hanno infatti ribadito che in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un ´error in procedendo´ ai sensi dell´art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto" discendendone che essa "può accedere all´esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione".
Alla luce di quanto sopra il primo motivo veniva dichiarato fondato e assorbente degli altri motivi e così il ricorso proposto veniva accolto con la conseguente nullità dell´ordinanza che aveva disposto la misura cautelare con rinvio al Tribunale per un nuovo riesame
Si allega sentenza
Giovanni Di Martino
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