Riferimenti normativi: Artt.615 bis – 660 c.p.
Focus: Riprendere in foto ed in video persone e cose fa parte ormai della quotidianità ma ci si chiede se sia lecito fotografare o filmare la condotta di vicini per dimostrare la loro responsabilità derivante dal mancato rispetto del regolamento condominiale che può sfociare in liti giudiziarie.
Principi generali: Nel nostro ordinamento è punita 'l'interfenza illecita nella vita privata' ai sensi dell'art.615 bis del codice penale. La norma, evidenziando l'importanza della riservatezza nelle aree private, stabilisce una pena detentiva che va da sei mesi a quattro anni per chiunque utilizzi strumenti di ripresa visiva o sonora per ottenere indebitamente informazioni o immagini riguardanti la sfera privata di altre persone. Rientrano nella sfera privata tutte le attività svolte all'interno di luoghi destinati alla dimora privata e le loro pertinenze, come interni di abitazioni, garage, cantine, giardini privati, dove le persone hanno un'aspettativa legittima di privacy. Sono escluse, quindi, le parti esterne degli edifici o delle proprietà private che essendo naturalmente visibili al pubblico esterno non possono rientrare nella definizione di aree in cui si svolge la vita privata.
La legge presume che il proprietario conosca la propria casa e sia consapevole di quali sono le zone della sua proprietà che rimangono visibili anche dall'esterno. Ciò gli consente di adottare tutte le misure possibili nelle aree che desidera mantenere private, come tende, tapparelle, siepi o recinzioni per mantenere i giardini nascosti alla vista pubblica, al fine di proteggere la privacy. Secondo la giurisprudenza, pertanto, è consentito fotografare la proprietà del vicino limitatamente all'esterno dell'abitazione, incluse finestre aperte o senza tende e balconi visibili dall'esterno, purché non siano riprese attività private all'interno dell'abitazione al fine di tutelare la riservatezza della vita familiare, che si ritiene lesa nel caso in cui i comportamenti ripresi siano sottratti alla normale osservazione dall'esterno. Quindi, è legale riprendere l'esterno di una casa, rispettando le limitazioni già menzionate, ma è illegale riprendere persone senza il loro esplicito consenso configurandosi, in tal caso, reati aggiuntivi, come la diffamazione, se le immagini vengono pubblicate. Infatti, la persona fotografata senza il suo consenso ha il diritto di richiedere la cancellazione delle immagini e può rivolgersi all'autorità giudiziaria per tutelare ulteriormente i suoi diritti, incluso il risarcimento per eventuali danni morali o materiali subiti. In ambito condominiale si può fotografare la proprietà di un vicino per tutelare un proprio diritto o per denunciare un illecito, come in caso di abuso edilizio o di violazioni delle regole condominiali?
Non sussiste alcun reato se, per tutelare i propri diritti, la fotografia viene fatta nell'ambito e all'interno di un bene condominiale, in maniera occasionale e non continua, con lo scopo di acquisire prove delle violazioni del regolamento di condominio e dimostrare in sede di assemblea condominiale la responsabilità del condòmino che, ad esempio, getta la spazzatura nel cortile o che lascia sempre il portone d'ingresso aperto. Secondo la Corte di Cassazione "non è ipotizzabile…il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone". Altresì, si è affermato che non commette il reato di molestia o disturbo alle persone punito, a querela della persona offesa, ai sensi dell'art.660 c.p., con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro, il condòmino scrupoloso che scatta una foto di nascosto al vicino al fine di documentare una violazione del regolamento condominiale, a meno che tale condotta sia connotata da petulanza e ripetitività (Cass. pen., sez. I, 13/04/2017, n. 18539), né il condòmino che fotografava l'autovettura di due condòmini che era stata parcheggiata in area vietata (Cass.sent.n.18744 del 4 maggio 2023). Una volta ottenute le prove della violazione del regolamento condominiale, è possibile segnalare il comportamento scorretto all'amministratore del condominio affinché adotti gli opportuni provvedimenti. Pertanto, se il regolamento lo prevede è possibile irrogare una sanzione pecuniaria al trasgressore se l'assemblea è d'accordo. Infine, nelle ipotesi più gravi il condominio può agire in tribunale contro il condòmino colto in flagrante mentre danneggia un bene o un servizio comune. In tali casi di condotta illecita il condominio, in persona dell'amministratore, può chiedere il risarcimento dei danni.