Di Giulia Zani su Venerdì, 13 Luglio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

È illegittima la motivazione copia – incolla

PRINCIPIO DI DIRITTO

Con la sentenza n. 31370/2018 la Sesta sezione della Corte di Cassazione ha chiarito il principio per cui non è legittima una motivazione redatta con il metodo del copia-incolla, specialmente con riguardo ai provvedimenti cautelari.

Occorre infatti che, sante il valore preminente della libertà personale, il giudice non si limiti a riprodurre le valutazioni compiute dal pubblico ministero, ma consideri in maniera autonoma gli elementi addotti posti alla base della richiesta.

Qualora il Giudice per le indagini preliminari non abbia svolto questo tipo di valutazione sui presupposti di applicazione del provvedimento restrittivo, il Tribunale del Riesame dovrà provvedere al suo annullamento.

FATTO

Nel caso sottoposto all'esame della Corte, un indagato, a cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, proponeva riesame di fronte al Tribunale di Catanzaro.

Il giudice delle indagini preliminari, prima, e il Tribunale del riesame, poi, tuttavia - lamentava il ricorrente - non provvedevano a svolgere un esame autonomo della sua posizione, limitandosi a ripetere le valutazioni svolte nei confronti degli altri co-indagati e riportare pedissequamente quanto contenuto nella comunicazione della notizia di reato dagli inquirenti.

Ha affidato il suo motivo di doglianza al ricorso di fronte alla Corte di Cassazione, la quale ha accolto la ricostruzione dei doveri motivazionali imposti al giudice del riesame delle misure cautelari, provvedendo così a ribadire un principio trasfuso nell'art. 111 Cost., come modificato dalla legge sul c.d. giusto processo. 

DIRITTO

Il tribunale del riesame aveva ritenuto che l'ordinanza con la quale era stata applicata la misura cautelare custodiale non fosse affetta da nullità ai sensi dell'art 292 c.p.p. co. 2 lett. c).

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, richiamato dall'ordinanza dei giudici calabresi, infatti, non sarebbe di per sé illegittimo quel provvedimento le cui motivazioni sul fumus boni iurise sul periculumin morafossero redatte con la tecnica del copia incolla qualora, però, l'ordinanza accogliesse le richieste del pubblico ministero solo con riguardo ad alcuni imputati o solo con riguardo a certi capi di imputazione.

Ciò sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare che il giudice ha compiuto una valutazione autonoma sulle risultanze istruttorie portate alla sua attenzione dagli inquirenti.

La Corte dichiara espressamente che "tale orientamento non risulta consono, sia sotto un profilo sistematico, sia ancor più, rispetto alle ragioni di rango costituzionale […] che sorreggono la necessità che il provvedimento con il quale il Giudice decide la compressione del bene fondamentale della libertà di un determinato soggetto palesi la riconducibilità al medesimo titolare del potere di cautela della relativa giustificazione in modo da poter dire che questa sia "propria" del giudice che l'ha emessa."

In pratica, ogni indagato ha diritto a che la sua posizione sia analizzata in maniera specifica e particolare, specialmente nel caso in cui a venire in rilievo sia la compressione di bene giuridico fondamentale quale la libertà personale, art. 13 Cost.

Aggiunge la Corte che la mancanza di una motivazione puntuale e individualizzante della posizione giuridica dell'indagato rappresenta un vizio insanabile che lede irrimediabilmente il diritto di difesa impedendo di poter realizzare un confronto dialettico sulla portata degli elementi addotti dalla pubblica accusa. 

Tuttavia, non per questo la Corte esclude la legittimità di una motivazione per relationempurché dal testo dell'ordinanza sia possibile evincere che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento e ha svolto sul punto le sue valutazioni.

L'impianto codicistico depone espressamente in questo senso specialmente (ma non solo) a seguito della riforma del 2015 che ha previsto il dovere/potere del giudice del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato con il limite per cui tale integrazione non è possibile se l'ordinanza impugnata, oltre al caso di carenza grafica, consti di una motivazione solo apparente, ovvero priva di autonoma valutazione degli elementi probatori circa le esigenze cautelari.

In questi due casi, infatti, il rimedio è obbligatoriamente l'annullamento dell'ordinanza che decide l'applicazione della misura.

Il tribunale del riesame, dunque, prima ancora che compiere una valutazione di legittimità dell'atto impugnato, è tenuto a conoscere la vicenda sottostante: "la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva."

Incorre quindi nel vizio lamentato quando, a fronte della eccepita nullità del provvedimento di applicazione della misura cautelare del G.I.P. per violazione dell'art. 292 c.p.p. co. 2 lett. c), non svolga alcuna considerazione circa la motivazione addotta, limitandosi a valorizzare le difformità tra quanto richiesto dal pubblico ministero e l'esito del provvedimento con riguardo ad altri imputati ma non con riferimento specifico al ricorrente. 

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