Inquadramento normativo: D.Lgs. n. 17/2014; Direttiva europea n. 2011/62/UE e Regolamento di esecuzione della Commissione europea n.699/2014; D. Lgs. n.193/2006; Direttiva 2004/28/CE, nota ministero della salute del 26.03.2018.
Vendita di farmaci online: L'ordinamento nazionale e quello comunitario dettano una disciplina specifica per la vendita dei farmaci online il cui obiettivo è costituito dall'esigenza di tutelare i consumatori dai possibili danni alla salute. Da un lato, sono elencati i prodotti vendibili online e, dall'altro, si prevedono taluni specifici requisiti che le farmacie online devono possedere per poter svolgere attività di e-commerce. Procediamo con ordine.
Farmaci vendibili: Per quanto riguarda i prodotti vendibili online occorre distinguere tra farmaci ad uso umano e farmaci veterinari.
Farmaci ad uso umano: L'art.112-quater del D. Lgs. n.17/2014, (che recepisce la Direttiva n.2011/62 EU e modifica il precedente D.Lgs. n.219/2006), vieta "la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica". Ne consegue che è consentita la vendita dei soli farmaci usati per curare patologie non gravi, transitorie e per la cui somministrazione non è necessaria la supervisione del medico Si tratta dei farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) riportanti sulla confezione la dicitura:"Medicinale non soggetto a prescrizione medica", oppure dei farmaci OTC (dall'inglese"Over The Counter" sopra il banco), ossia medicinali da banco o di automedicazione, oggetto anche di pubblicità e recanti sulla confezione "Medicinale di automedicazione". È, invece, vietato vendere online i farmaci che devono essere prescritti obbligatoriamente dal medico e quindi quei farmaci per cui la ricetta è necessaria. In tali casi si fa riferimento a medicinali che: 1) rispetto a quelli senza obbligo di ricetta, sono più pericolosi se usati senza controllo medico; 2) per gli ingredienti che li compongono, possono provocare reazioni per cui si rendano necessari controlli; 3) devono essere somministrati per via orale.
Farmaci veterinari: Per quanto riguarda i farmaci veterinari, la vendita online è consentita solo limitatamente a quei farmaci non di esclusiva competenze delle farmacie e soggetti all'obbligo di ricetta del medico veterinario. In buona sostanza, "i medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché i medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia ed i piccoli roditori" possono essere venduti anche "in altri esercizi commerciali purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria" (art. 90 del D. Lgs. n. 193/06).
Focus: A tal proposito una nota del ministero della salute del 26.03.2018 ha precisato che nei siti internet delle farmacie online non possono essere pubblicati elenchi, rappresentazioni grafiche, fotografie del confezionamento dei medicinali veterinari autorizzati con ricetta medico-veterinaria o indicazione di modalità di acquisto e dei relativi prezzi di vendita.
Obblighi farmacie online: I soggetti che possono vendere online i farmaci senza obbligo di prescrizione sono solo le farmacie e gli esercizi commerciali, ossia le parafarmacie, anche della Grande distribuzione organizzata. Nel momento in cui queste farmacie o questi esercizi commerciali intendono vendere online farmaci senza obbligo di prescrizione,
- devono richiedere l'autorizzazione alla Regione o ad altra autorità competente, eventualmente delegata dalla Regione,
- devono procedere alla registrazione nell'elenco degli autorizzati alla vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione e una volta ottenuta l'autorizzazione a vendere online i farmaci, devono essere muniti del Logo Identificativo Nazionale che garantisce che quel venditore è autorizzato e registrato e che quindi i farmaci dallo stesso venduti online sono sicuri e di qualità;
- devono
inserire nei siti web della farmacia tutte le informazioni
necessarie ad identificare il soggetto autorizzato alla vendita
online dei farmaci
(ad es. nome, denominazione o ragione sociale; numero di partita
IVA; domicilio o sede legale; recapiti del titolare, ecc.), nonché
tutte le informazioni relative all'ordine di acquisto, all'obbligo
di pagare al momento di inoltrare l'ordine; al modo in cui
confermare la conclusione del contratto, al diritto di recesso che
deve essere esercitato entro quattordici giorni a partire da quello
in cui è stato concluso il contratto; tutte le informazioni
necessarie al rilascio del consenso al trattamento dei dati
personali.
Sanzioni: La violazione di tutti questi obblighi comporta l'applicazione di sanzioni per i titolari di farmacie: ad es. la vendita online di farmaci per i quali è previsto l'obbligo di ricetta, è punito con l'arresto fino ad un anno ed ammenda da euro 2.000 a euro 10.000; mentre la vendita online di farmaci falsificati è punita con arresto da uno a tre anni ed ammenda da euro 2.600 a euro 15.600; la vendita online senza la prescritta autorizzazione o registrazione o senza l'apposizione del logo è, invece, punita con una sanzione amministrativa compresa tra euro 51,7 ed euro 516,99.
Casistica: Sono sanzionabili dall'AGCM le pratiche commerciali adottate attraverso la diffusione di informazioni ingannevoli circa la liceità della vendita online di farmaci senza l'intermediazione di un farmacista e nel caso di farmaci cd. etici, senza una preventiva consultazione e prescrizione medica. E ciò in considerazione della cornice normativa di riferimento chiara e improntata alla predisposizione di strumenti di adeguata tutela di un bene primario quale la salute degli individui (T.A.R. Lazio Roma, n. 765/2017).