Di Giovanni Di Martino su Martedì, 24 Luglio 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto e procedura penale

La Cassazione può concedere direttamente il beneficio della condizionale

 I Giudici della Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29631 del 2 luglio 2018, hanno stabilito che a seguito della modifica introdotta all'art. 620 cpp lett. l), i giudici di legittimità, senza ricorrere all'annullamento con rinvio, possono direttamente procedere alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

I Fatti

Prima di passare ad esaminare il caso di specie, giova ricordare che con la c.d.Riforma Orlando l'art. 620 lett. l) del c.p.p.., come modificato dall 'art. 1 comma 67 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che : " Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio ……l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio"

 Con sentenza del Tribunale di Bergamo il ricorrente era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 3.000 di multa in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ritenuta l'ipotesi prevista dal comma 5, per aver detenuto, in concorso con ., due dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, del peso netto di gr. 0,25, che offriva in vendita ad Xxxxxx, fatto accertato in (OMISSIS).

A seguito del proposto appello, la Corte territoriale di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta al ricorrente a mesi 6 di reclusione ed Euro 800 di multa.

Avverso la sentenza della Corte di appello il condannato, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

Con il primo motivo, censurava il trattamento sanzionatorio, che era stato riservato all'imputato evidenziando  l'eccessivo discostamento dalla pena base da parte dei giudici di merito, mentre col secondo motivo si lamentava del mancato accoglimento della richiesta della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena

 Secondo la difesa del ricorrente i giudici di merito non avevano tenuto nella giusta considerazione le circostanze d fatto relativa alla incensuratezza dell'imputato , ne della giovane età (23 anni).

Motivazione

I giudici della Terza Sezione hanno ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso. Conseguentemente hanno annullato la sentenza impugnata senza rinvio provvedendo a concedere il beneficio invocato dalla difesa del ricorrente.

Secondo i giudici di legittimità i parametri valutativi ( la dedizione allo spaccio e la mancanza di una stabile attività lavorativa dell'imputato) utilizzati dai giudici di merito per giustificare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non sono affatto idonei a giustificare la mancata concessione del beneficio. I giudici di merito avrebbero dovuto considerare anche la giovane età e l' incensuratezza dell'imputato.

I giudici della Corte di cassazione hanno infine affermato che "deve ritenersi che il predetto beneficio possa essere concesso all'imputato in questa sede, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 620 c.p.p., lett. l), come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 67".

Dopo avere richiamato quanto già affermato dalle SS.UU. con la sentenza n. 3464 del 30 novembre 2017, ed effettuati gli opportuni approfondimenti, i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui "la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto".

Si allega sentenza

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