Con sentenza n. 22664 del 24 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'accertato stato temporaneo di inidoneità psico – fisica di un docente ad esercitare l'attività didattica non è compatibile con la ratio speciale della dispensa dal servizio con utilizzazione in altri compiti, previo collocamento fuori ruolo,perché tale situazione, data la temporaneità dell'incapacità professionale ad insegnare, rientra nell'ambito della disciplina ordinaria in tema di assenze per malattia. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità. La ricorrente, insegnante di scuola elementare, era portatrice di una patologia temporanea di natura psichica, regredibile in un anno. Tale patologia rendeva la docente inidonea a svolgere l'attività didattica e per tal verso quest'ultima chiedeva all'amministrazione la dispensa dal servizio e l'impiego in un altro incarico compatibile con le sue competenze. L'amministrazione rigettava tale domanda e la ricorrente agiva in giudizio al fine di impugnare il provvedimento di diniego. Sia in primo che in secondo grado, i Giudici ritenevano infondata l'opposizione dell'insegnante e così il caso giungeva dinanzi alla Suprema Corte. Innanzitutto, è opportuno partire dall'esame dell'art. 514 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute), secondo cui il docente è collocato fuori ruolo e adibito in altri compiti, tenendo conto della sua preparazione culturale e professionale:
- quando è dichiarato inidoneo alle sue funzioni per motivi di salute;
- quando ne fa espressa richiesta per i suddetti motivi.
Una volta collocato fuori ruolo, l'insegnante è utilizzato, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento. La dispensa dal servizio, invece, disciplinata dall'art. 512 del medesimo decreto, è possibile in caso di
- inidoneità fisica
- incapacità;
- persistente e insufficiente rendimento.
Da questo quadro normativo, appare evidente la ratio della dispensa e del collocamento fuori ruolo del docente, ossia tutelare quest'ultimo colpito da infermità assoluta per motivi di salute attraverso la dispensa dalle attività didattiche e l'attribuzione di mansioni diverse, ma compatibili con il suo stato di salute. Qualora l'inidoneità psico-fisica è temporanea, al docente potrà essere concesso solo un periodo di aspettativa e nel caso in cui egli abbia usufruito del periodo massimo di aspettativa, ove risulti ancora non idoneo per infermità a riprendere servizio sarà dispensato se risulterà impossibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica (art. 71 D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). Orbene, tornando alla fattispecie in esame, la Suprema Corte afferma che tale fattispecie non rientra in quelle in cui può trovare applicazione la dispensa. E ciò in considerazione del fatto che, in virtù del quadro normativo appena citato, la dispensa dal servizio per infortunio o malattia costituisce un'ipotesi speciale improntata su un favor per il dipendente al fine di compensarlo per quanto subito dalla patologia insorta a causa della prestazione lavorativa.
Nel caso in esame, alla ricorrente era stato accertato uno stato temporaneo di inidoneità psico – fisica; stato, questo, peraltro, mai contestato dalla stessa docente né in sede amministrativa né in sede giudiziale. Tale accertamento, a parere dei Giudici di legittimità, non è compatibile con la ratio speciale della dispensa dal servizio e con l'affidamento alla ricorrente, previo collocamento fuori ruolo, di altre mansioni. Con l'ovvia conseguenza che l'insegnante avrebbe potuto invocare, non l'applicazione delle norme relative alla dispensa, ma solo l'applicazione delle norme relative all'assenza per malattia e alle conseguenze di tale assenza sul rapporto di lavoro. Che questa fosse l'unica possibile richiesta da rivolgere all'amministrazione da parte della ricorrente discende anche dal fatto che la docente, al momento della presentazione dell'istanza di esonero dall'insegnamento per motivi di salute, aveva omesso:
- di indicare l'accertata temporaneità della sua inidoneità, mostrando in tal modo di ignorare che l'art. 514 richiede quale presupposto per la sua applicazione un'inidoneità psico - fisica assoluta, esclusa nel suo caso dall'accertamento di merito;
- di indicare che la stessa fosse affetta da incapacità o persistente insufficiente rendimento, impedendo ai Giudici di poter eseguire la verifica in merito all'eventuale applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 512 su richiamato; norma, questa, che estende la possibilità di utilizzazione in compiti diversi all'insegnante dispensato dal servizio per le suddette causali di incapacità o persistente insufficiente rendimento.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze della ricorrente e ha rigettato l'impugnazione.