Confermata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per il docente che falsamente attesta, al momento dell'assunzione, di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali a suo carico.
Questo quanto deciso dalla sentenza Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, n. 17286 del 24 giugno 2024.
Un uomo viene assunto nel 2020 a tempo determinato presso una scuola primaria attestando di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico.
In realtà esistevano delle indagini preliminari, che, a detta dell'uomo non integravano gli estremi di quanto richiesto dalla scuola, trattandosi di una fase precedente alla richiesta di rinvio a giudizio. Ma, tale doglianza è stata ritenuta infondata, in quanto il termine "procedimento" si riferisce a tutte le fasi del processo, ivi comprese le indagini preliminari; invece con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero, inizia il "processo", inteso in senso stretto o proprio.
Pertanto, all'uomo viene inflitta la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per avere falsamente attestato, al momento dell'assunzione, di non essere a conoscenza della pendenza di procedimenti penali.
Nei due gradi di giudizio di merito viene respinta l'impugnazione, confermata in seguito dalla Sezione Lavoro della Cassazione.Tra i motivi dell'impugnazione da parte dell'uomo, quello per cui la Corte d'Appello aveva ribadito la legittimità del licenziamento, sotto il profilo della proporzionalità della sanzione alla gravità dell'illecito disciplinare, sulla base di elementi diversi rispetto a quelli considerati dalla pubblica amministrazione e, quindi, di avere sostituito un proprio giudizio di proporzionalità invece di limitarsi a controllare la correttezza del giudizio espresso dal datore di lavoro.
Il motivo è stato ritenuto infondato, perché il provvedimento disciplinare risulta basato sulla falsità della dichiarazione resa.
Il fatto che il Ministero, in primo e in secondo grado, avesse rafforzato le proprie difese affermando l'impossibilità dell'assunzione o la necessità della sospensione dal servizio in pendenza del procedimento penale non impediva alla Corte d'Appello di apprezzare la gravità dell'illecito anche a prescindere da questo elemento, che non risulta essere stato menzionato nel provvedimento disciplinare.
Il ricorrente si è lamentato che la Corte d'Appello non avesse tenuto conto della circostanza che egli aveva già altrimenti comunicato agli uffici del Ministero la propria condizione di indagato, né che non aveva apposto un segno di spunta nel modulo prestampato accanto alla dichiarazione di non conoscenza di essere sottoposto a indagini penali, né, infine, che egli non aveva le "conoscenze giuridiche necessarie a ricondurre l'iscrizione nel registro degli indagati ad una vera e propria sottoposizione a procedimento penale".
Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile, rilevando che l'avere già altrimenti comunicato di essere sottoposto a indagini preliminari dimostra la consapevolezza dell'uomo sia dell'esistenza del procedimento, che della sua rilevanza nei rapporti con l'amministrazione scolastica. Ed ancora non viene neanche accolta la lamentela della mancanza delle conoscenze giuridiche necessarie per attribuire il giusto valore alla mera "iscrizione nel registro degli indagati", in quanto anche se poi vi era stato l'annullamento da parte del tribunale del riesame, l'uomo non era stato solo iscritto nel registro, ma era stato anche attinto da una misura di custodia cautelare.
Pertanto, tali elementi rendevano chiaro il fatto che l'uomo era sottoposto a un procedimento penale.
Quanto, infine, al mancato segno di spunta sul modulo della dichiarazione di non conoscenza della pendenza di procedimenti penali , a differenza della dichiarazione di non avere subito condanne, che venne spuntata, si tratta di osservazione contraddittoria rispetto alla tesi di non avere avuto consapevolezza d'un procedimento pendente, perché, se così fosse stato, l'uomo non avrebbe avuto alcun motivo di non spuntare anche la dichiarazione di non essere a conoscenza del procedimento penale, come fece con quella di non avere subito condanne.