Qualora i docenti di educazione fisica ricoprono la posizione di coordinatori provinciali, per le ore eccedenti rispetto all'orario settimanale, il loro compenso viene determinato con una maggiorazione oraria del 10% e non con metodo alternativo, ossia o maggiorazione del 10% o in misura forfetaria. Tale ultimo tipo di maggiorazione è prevista in via alternativa al compenso riconosciuto ai docenti che non ricoprono altre posizioni e che abbiano prestato la loro attività per più ore rispetto al loro orario settimanale. La diversità di trattamento in merito all'applicazione della maggiorazione, discende dalla «diversità della posizione dei coordinatori provinciali che non svolgono funzioni di docenza e la cui attività, per tale ragione, è estranea al piano dell'offerta formativa (POF) e ai progetti della singola istituzione scolastica».
Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione con sentenza n. 17639 pubblicata l'1 luglio 2019.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
Il controricorrente è un insegnante di educazione fisica che ha ricoperto la funzione di coordinatore provinciale. Avendo, lo stesso, lavorato per un numero di ore eccedente il suo orario settimanale, ritiene che il suo compenso debba essere determinato con l'applicazione della maggiorazione del 10% ai sensi dell'art. 87, CCNL comparto scuola 2006-2009, e non con metodo alternativo, come, invece, ritiene la P.A. In forza di tale divergenza, il docente ha deciso di agire in giudizio per accertare il suo diritto a percepire il trattamento economico previsto dall'art. 87 su indicato, per dodici mensilità, in luogo di quello previsto dagli accordi integrativi stipulati in sede decentrata e invocati dal Ministero ricorrente.
Sia in primo che in secondo grado, la domanda del controricorrente è stata accolta.
Così il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dei Giudici di legittimità.
La decisione della SC.
Innanzitutto, appare opportuno far rilevare che l'art. 87 del CCNL 2006-2009:
- disciplina le attività complementari di educazione fisica e ne regolamenta il relativo trattamento economico con riferimento ai casi di ore di lavoro eccedenti le 18 settimanali (effettuabili fino ad un massimo di 6 settimanali);
- stabilisce che quando tali attività sono svolte nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, il compenso innanzi indicato può essere corrisposto in via alternativa con applicazione della maggiorazione del 10% sulle ore prestate ovvero in modo forfetario;
- prevede che nel caso in cui i docenti ricoprano la posizione di coordinatori provinciali per l'educazione fisica, il predetto compenso relativo al lavoro eccedente le 18 ore settimanali deve essere erogato nella misura indicata nella disposizione. La giurisprudenza è intervenuta su punto e ha ritenuto che dal dato testuale e letterale di questa norma, appare in modo chiaro e inequivoco che si è voluto «differenziare le modalità di computo del compenso per le ore di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: applicazione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, in modo forfetario quanto ai docenti; applicazione della sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali» (Cass. n. 19441/2018).
Questa differente modalità di computo, secondo la Corte di cassazione, discende dalla diversità della posizione dei coordinatori provinciali rispetto a quella di coloro che svolgono le funzioni di docenti: l'attività dei primi è completamente estranea al piano dell'offerta formativa (POF) e ai progetti della singola istituzione scolastica.
Ne consegue, ad avviso dei Giudici di legittimità, che bene ha argomentato in punto la Corte d'appello e bene ha agito, la stessa, nel rigettare le doglianze del P.A.
Infatti, la maggiorazione calcolata con modalità alternativa, ossia o misura oraria maggiorata del 10% o in modo forfetario, come auspicato dal Ministero, non è applicabile al caso di specie. Come, d'altronde, non sono applicabili gli accordi integrativi invocati dalla P.A. E ciò in considerazione del fatto che:
- in primo luogo non esiste – come afferma il ricorrente – una delega in favore della contrattazione integrativa, in forza della quale viene estesa alla materia del compenso dovuto ai coordinatori provinciali la normativa dettata per la diversa figura professionale del personale docente;
- in secondo luogo, gli accordi integrativi richiamati dalla P.A. sono stati stipulati successivamente alla sottoscrizione del CCNL e, quindi non trovano applicazione nel caso di specie;
- detti accordi, senza costituire mera attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 87 del CCNL, hanno introdotto un criterio diverso e peggiorativo rispetto a quello previsto dal CCNL per il compenso delle ore eccedenti in assenza di delega.
Ma vi è più.
Secondo la Corte di cassazione, pur a voler concedere che detti accordi fossero applicabili alla fattispecie in esame, in ogni caso non sarebbero decisivi per la questione in oggetto. E ciò in quanto, il ricorrente non ha allegato tale documentazione al ricorso, limitandosi solo a riprodurla parzialmente. Orbene, poiché tali atti sono estranei al particolare regime di pubblicità cui sono sottoposti i CCNL (ossia la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana), essi avrebbero dovuto essere allegati e riprodotti integralmente. Una riproduzione parziale «è incompatibile con i principi generali dell'ordinamento [...] atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa» (Cass. 25560/2015, 15495/2009; 27876/2009; 28306/2009; 2742/2010; 3459/2010; 3894/2010; 4373/2010; 6732/1010).
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, pertanto, la Suprema Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero e ha confermato la decisione impugnata.