L'insegnante che adotta, a scopo educativo, nei confronti dell'alunno, un comportamento violento anche solo verbalmente, se detta condotta è sistematica e si configura come ordinario trattamento del minore affidato, commette un illecito penale che non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì in quella di maltrattamenti, in presenza degli altri presupposti di legge, ai sensi dell'art. 572 c.p.(Cass. pen, n. 11777/2020).
Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione con sentenza n. 3459 del 27 gennaio 2021.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello, con la quale è stato condannato per il delitto di maltrattamenti in danno del proprio alunno, con le conseguenti statuizioni civili in favore dei genitori di quest'ultimo, costituitisi nel processo quali parti civili. In buona sostanza il docente è stato ritenuto responsabile per le frasi e gli epiteti umilianti, offensivi e scurrili rivolti abitualmente, alla presenza di tutta la classe, allo studente, all'epoca dei fatti appena dodicenne. Secondo il ricorrente, la sentenza di condanna è viziata in quanto, a suo dire:
- i fatti di causa sono stati, in misura maggiore o minore, travisati dai giudici, la cui ricostruzione non sarebbe perciò aderente al reale contenuto di essi:
- la condotta oggetto di accusa non rientrerebbe nella fattispecie del reato per maltrattamenti, bensì in quella dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, prevista dall'art. 571 c.p.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione della SC
Innanzitutto occorre far rilevare che l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla autorità, o all'affidamento di un altro soggetto per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è una condotta punibile, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi (art. 571 c.p.). Tale illecito penale presuppone il ricorso inappropriato a metodi o comportamenti correttivi ed educativi che sono, in realtà, consentiti in via ordinaria dalla legge e dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate. Per non incorrere nell'abuso di mezzi di correzione occorre che la condotta a scopo educativo:
- sia posta in essere per correggere un'inosservanza, da parte dell'alunno, dei doveri di comportamento su quest'ultimo incombenti;
- sia proporzionata alla violazione commessa dallo studente sia sotto il profilo del beneficio-interesse del destinatario sul quale esso incide sia sotto il profilo della compressione che viene a determinarsi.
Se la condotta a scopo educativo assunta da un insegnante sfocia in una qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, essa non potrà essere più considerata come mezzo di correzione o di disciplina. E ciò soprattutto ove detta condotta diventi sistematica. In tali casi, infatti, il comportamento del docente, in presenza degli altri presupposti di legge, integrerà piuttosto che la fattispecie di reato di abuso dei mezzi di correzione, quella di maltrattamenti, ai sensi dell'art. 572 c.p. (Cass. pen, n. 11777/2020).
In forza di tale disposizione, infatti, chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 571 c.p. (abusi dei mezzi di correzione), maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Orbene, tornando al caso di specie, dalle risultanze probatorie è emerso che il docente, in modo sistematico, durante le lezioni, fosse solito apostrofare l'alunno minore con frasi ed epiteti offensivi e scurrili dalla valenza ingiuriosa e umiliante. Un contegno, questo, che:
- non appare rientrante tra quelli che perseguono finalità correttive;
- risulta inadeguato, mancando anche del necessario requisito della proporzione;
- è grave, considerando la differenza di ruolo, oltre che di età.
Per tutti i suddetti motivi, i Giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la qualificazione della condotta del ricorrente come delitto di "maltrattamenti", ai sensi dell'art. 572 c.p. e, per tal verso, hanno respinto il ricorso dallo stesso proposto.