Di Rosalba Sblendorio su Martedì, 01 Settembre 2020
Categoria: Insegnanti

Docente convocato tardivamente a causa di provvedimento illegittimo della P.A.: sì a risarcimento

Il docente, collocato utilmente nella graduatoria di concorso, che, in sede di assunzione a tempo indeterminato, viene convocato tardivamente a causa di un provvedimento illegittimo della P.A., non ha diritto al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro. Tuttavia, l'insegnante può chiedere il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per «il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accertato che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum. E ciò qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori».

Questo è quanto ha ribadito la Corte di cassazione, con ordinanza n. 16665 del 4 agosto 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

La controricorrente è una docente collocata utilmente in graduatoria di concorso. È accaduto che la stessa è stata convocata per le operazioni di nomina e assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2001/2002, stante la disponibilità di nove cattedre per l'insegnamento negli istituti superiori. Malgrado ciò, in sede di convocazione, le cattedre disponibili sono state assegnate ai docenti della scuola media inferiore vincitori anch'essi del concorso per la scuola superiore. La controricorrente, pertanto, ha impugnato tale provvedimento di nomina. 

Nelle more della decisione in merito all'impugnazione, la docente è stata assunta e con il provvedimento di accoglimento della sua opposizione, ha successivamente ottenuto l'assunzione con integrale retrodatazione degli effetti giuridici della propria nomina in ruolo al 1.9.2001 e parzialmente di quelli economici al 1.9.2004. L'insegnante, nel frattempo, ha agito presso il Tribunale per sentir riconoscere il proprio diritto all'immissione in ruolo fino al 1.9.2001 e per la condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) al risarcimento dei danni economici sofferti. In primo grado la sua domanda non è stata accolta. Dinanzi alla Corte d'appello, invece, ritenuta l'illegittimità del comportamento della P.A. per aver negato alla controricorrente la prestazione lavorativa offerta, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento «in misura pari alle retribuzioni non erogate».

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico- giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione della S.C.

Innanzitutto, la Suprema Corte di cassazione conferma la sussistenza nel caso di specie della responsabilità della P.A. Si tratta di una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. in quanto siamo dinanzi «alla mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) impone a un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto (v., per i principi, gli argomenti in parte desumibili da Cass., S.U. 26 giugno 2007, 14712)». In tali casi le fonti legali sono i D.M. n. 263 del 2000 e D.M. n. 146 del 2001. Questi decreti stabiliscono che se il personale è già in ruolo e da destinare alla scuola superiore, esso non deve essere computato in detrazione rispetto alle cattedre disponibili, ma in eccedenza. 

La violazione di tali decreti in materia di assunzione da parte della P.A. comporta il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n. 9215 e 6 luglio 2006, n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie; Cass. 14 giugno 2012, n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso). Orbene, nel caso in oggetto, tali decreti sono stati disattesi. Il Ministero aveva l'obbligo di realizzare in favore della controricorrente l'immissione in ruolo ed era suo onere dimostrare l'esistenza di una causa a esso non imputabile che avesse impedito detta realizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 1218 c.c. (Cass., S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533, con principi poi applicati anche a vicende di ambito lavoristico, v. ad es., nella sostanza Cass. 27 marzo 2009, n. 7524, in tema di mansioni superiori). Una causa non imputabile non poteva essere la difficoltà interpretativa dei D.M. su citati in quanto questi ultimi sono di provenienza dello stesso Miur. Ne consegue, nel caso di specie, la responsabilità della P.A., non avendo quest'ultima dimostrato una causa a essa non imputabile e ostativa all'immissione a ruolo della docente. Da tale responsabilità, tuttavia, non scaturisce il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni (Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007) in quanto non si può affermare «l'esistenza ora per allora di una inattuazione di un rapporto negoziale che è stato costituito solo dopo, sicché non possono ritenersi dovute le retribuzioni a titolo di corrispettivo. Pertanto, il danno, dal punto di vista economico, consiste oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v. Cass. 13940/2017), nel fatto che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all'obbligo di immissione in ruolo». Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dunque, la Corte di cassazione non ha accolto il ricorso presentato dal Miur e ha confermato la sentenza del Giudice d'appello. 

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