La Corte dei Conti condanna una docente di Siracusa di 54 anni alla restituzione di circa 67 mila euro al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
La sentenza emessa in primo grado è stata confermata in appello.
La donna per poter insegnare in un istituto scolastico aveva dichiarato di avere l'abilitazione per insegnare matematica, ma, in realtà non era vero.
Infatti, la docente dopo aver superato l'esame scritto, era stata bocciata agli orali.
La donna veniva assunta con un contratto a tempo indeterminato a partire dal 25 novembre 2015, inserita nella graduatoria degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di matematica presso gli istituti secondari di secondo grado, chiaramente avendo dichiarato di essere in possesso dell'abilitazione.
La docente, come si legge nella sentenza, ha pertanto commesso il reato di falsità ideologica, avendo autocertificato di avere un titolo di abilitazione, di cui in realtà è sprovvista come accertato dall'Ufficio scolastico regionale.
D'altronde ella stessa aveva dichiarato di non aver superato la prova orale del concorso.
Non è il primo caso questo dalla donna siracusana, altra vicenda scoperta nel 2022 riguardò una docente che aveva prestato servizio per vent'anni senza laurea.
La donna aveva lavorato per due decenni nelle scuole brianzole, finto di avere ben due lauree, una in Pedagogia ed una in Psicologia, la prima conseguita presso l'università di Parma e la seconda all'università cattolica di Milano, oltre ad una ulteriore certificazione della scuola di specializzazione per l'attività didattica di sostegno.
Anche in questo caso la Corte dei Conti condanna la docente alla restituzione di 314 mila euro di stipendi percepiti al ministero.
La donna aveva dichiarato il falso e prodotto documentazione contraffatta al fine di ottenere i contratti di lavoro cui aspirava, successivamente il dirigente scolastico aveva segnalato alla procura il danno erariale e le indagini confermarono l'esistenza dei reati commessi, da qui la sentenza dei magistrati contabili con la quantificazione della somma da restituire al ministero.
Clamorosa invece, oltre che paradossale, la vicenda di una docente della provincia di Enna scoperta invece dopo solo due anni dall'immissione in ruolo nel lontano 1996.Dopo essere passata ai controlli del concorso a cattedra del 1990 ove aveva conseguito l'abilitazione ed essersi iscritta nelle graduatorie permanenti, per circa 8 anni aveva svolto svariati incarichia tempo determinato.
Una volta scoperta, la docente, che non aveva mai conseguito la laurea, viene dichiarata decaduta dall'incarico, denunciata per truffa continuata e false attestazioni.
A seguito di patteggiamento viene condannata a sei mesi di reclusione con la condizionale ed all'epoca 400 mila lire di multa.
A distanza di sette anni la donna che era stata citata anche in giudizio per un presunto danno erariale di 25.000 euro, a titolo di stipendi indebitamente percepiti , viene salvata dalla Corte dei conti della Sicilia, che, accogliendo la tesi del difensore dell'imputata decide che la donna non dovrà restituire nulla avendo diligentemente svolto il proprio lavoro anche se senza laurea (sentenza n. 1969 del 07/04/05).
La sentenza si rifà all'articolo 2126 c.c., ed ad una sentenza del Consiglio di Stato(sentenza n. 5295 del 18/09/2003) che sanciscono l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere retribuzione e contributi anche a fronte di prestazioni erogate in presenza di atti nulli o annullabili.
Vi è da augurarsi che tale decisione non venga presa troppo ad esempio, a maggior ragione in considerazione del fatto che, al giorno d'oggi, la maggior parte della documentazione viene prodotta attraverso modelli di autocertificazione e spesso senza obbligo di inviare alcuna documentazione cartacea.