E' del 15 giugno 2023 la sentenza n. 443 del Tribunale di Bologna, sezione lavoro, con la quale il Giudice ha stabilito l'illegittimità della sanzione della sospensione dall'insegnamento e dalla retribuzione per la durata di giorni 10, comminata ad un docente contro l'amministrazione datrice di lavoro, per avere svolto la professione di avvocato, docente debitamente autorizzato dal proprio dirigente scolastico.
Il Giudice ha difatti stabilito l'indubbia e incontestata compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impiego di docente – avvocato, fermo comunque il fatto che, ai sensi dell'art. 508, comma 15, d.lgs 16 aprile 1994, n. 297 la professione forense può essere esercitata dal docente solo dopo l'autorizzazione del direttore didattico o del preside.
Pertanto, in merito al presunto divieto per il docente avvocato di assumere il patrocinio contro l'amministrazione datrice di lavoro, in mancanza di un generalizzato divieto normativo e in assenza di specifiche limitazioni nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal dirigente non vi è motivo di ritenere che il professore avrebbe dovuto astenersi dall'assumere il patrocinio contro l'amministrazione datrice di lavoro.
Il Giudice ha rilevato che rileva in questi casi la legge n. 247 del 2012 il cui art. 19 ha previsto la compatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti, quindi, all'art. 65, comma 3 viene stabilito : " L'articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 36 e successive modificazioni.
Ed ancora è utile ricordare la decisione della Corte di Cassazione n. 26016 /2018, sezione lavoro, la quale per effetto della mancata disapplicazione dell'art. 1, comma 58 bis d.lgs. n. 662/1997 da parte dell'art. 1, comma 1, l. n. 339/2003, afferma che all'amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell'assunzione del patrocinio legale da parte dell'insegnante che ivi presti servizio e l'individuazione delle attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali non sono consentite ai dipendenti con particolare riferimento all'assunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione è parte.
Questa la decisione assunta a seguito dell'impugnativa da parte di un insegnante che svolgeva contemporaneamente la professione forense, della delibera del proprio dirigente scolastico che lo autorizzava a svolgere l'attività di avvocato con dei limiti e cioè a patto che il professore rispettasse il divieto di patrocinare cause a favore o contro l'amministrazione pubblica di appartenenza.