Di Elsa Sapienza su Martedì, 10 Ottobre 2023
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Dispensa dal servizio scolastico e inettitudine alla docenza.

 Una docente di ruolo di una scuola secondaria viene dispensata dal servizio ex art. 512 d.lgs. n. 297/1994 per "incapacità didattica" da intendersi come assoluta e permanente inettitudine alla docenza.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 17897/2023 ha respinto il ricorso dell'insegnante che si difende adducendo la propria " libertà di insegnamento" e " l'autonomia didattica".

Quali le ragioni di un giudizio così severo come quello della dispensa? Le motivazioni erano dovute ad una serie di elementi che avevano portato alla decisione da parte del dirigente scolastico. 

Tra questi il mancato possesso dei libri di testo, la disattenzione durante le interrogazioni, l' assegnazione dei voti in modo casuale, le lezioni sostanzialmente improvvisate e con una sequenza priva di un filo logico, le gravi imprecisioni nei programmi.

 In primo grado, il Giudice del Tribunale aveva dato ragione alla docente reintegrandola nel servizio, in quanto riteneva che il periodo di osservazione di quattro mesi dell'insegnante era stato troppo poco per una piena valutazione.

La Corte di appello aveva invece ribaltato il giudizio affermando che era documentato il fatto che la docente insegnante da 24 anni, risultava essere stata assente per ben 20 anni (di cui i primi 10 totalmente assente e per i residui 14 era in gran parte in malattia, da 40 a 180 giorni per anno), totalizzando, in definitiva, un totale cumulativo di 4 anni di insegnamento. 

Pertanto, risultava impossibile esaminare periodi più lunghi visto il comportamento della docente.

La Cassazione precisa comunque che il numero di assenze non hanno costituito elemento di valutazione dell'incapacità didattica, ma, sono state considerate come fatto storico rispetto al periodo di osservazione. 

 La Sezione lavoro rammenta che per incapacità didattica, non si intende l'esistenza di un comportamento colpevole, difatti,  non si tratta di una sanzione inflitta ma, trattasi di una oggettiva inidoneità a svolgere la funzione di insegnante.

La conseguenza è che il dirigente come nel caso in questione può decidere di dispensare dal servizio per incapacità didattica.

Né rileva che l'insegnante abbia superato il periodo di prova.

Per quanto concerne la difesa della docente, pur essendo la libertà di insegnamento un valore costituzionale ai sensi dell'art. 33, comma 1 Cost. essa non può essere considerata  illimitata,  in quanto trova un limite nella tutela del destinatario dell'insegnamento e cioè dell'alunno in base all'art. 31, art. 32, art. 34 della Costituzione.

E allora, prosegue la Suprema Corte, il concetto di "libertà didattica" comprende, da un lato l'autonomia nella scelta dei metodi ma, dall'altra, la docente  deve utilizzare un metodo e non può decidere di non organizzare o strutturare le lezioni, altrimenti il tutto si tradurrebbe praticamente nella scelta di non insegnare.