Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 19 Settembre 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

Disconoscimento scrittura privata, verificazione e orientamento della recente giurisprudenza

Inquadramento normativo: Artt. 214-220 c.p.c.; Art. 2729 c.c.

Modalità del disconoscimento di una scrittura privata: Se, nell'ambito di un giudizio civile, la parte contro la quale è stata prodotta una scrittura privata disconosce detta scrittura o la propria sottoscrizione, detto disconoscimento non richiede formule sacramentali o vincolate, ma «deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile». Ne consegue che la parte deve specificare, ove siano stati prodotti più documenti, a quali di questi si riferisca (Cass., n. 1537/18, richiamata da Tribunale Savona, sentenza 3 luglio 2019).

Onere del disconoscimento e provenienza del documento: Affinché possa essere disconosciuta la scrittura privata, occorre che il documento prodotto contro una parte del processo provenga da questa stessa. L'onere di disconoscimento, infatti, «non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione» (Cass., n. 23155/2014, richiamata da Tribunale Milano, sentenza 10 giugno 2019).

Termine entro cui disconoscere una scrittura privata: Il disconoscimento di una scrittura privata deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Per prima risposta si intende «un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario. Ne consegue che non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte» (Cass., n. 6187/2009, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 15113/2019). Quando il disconoscimento non avviene entro questi termini, allora la scrittura si riterrà come riconosciuta. 

Il procedimento di verificazione: Nel caso in cui sia disconosciuta una scrittura dalla parte contro la quale è stata prodotta, la controparte che «intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione». Il procedimento di verificazione, infatti, consente di accertare l'autenticità del documento o della sua sottoscrizione disconosciuta in modo che la parte che ha interesse può avvalersene nel giudizio in corso (Cass. n. 13844/1999, n. 17794/2005, richiamate da Cass. civ., n. 6460/2019). Quando viene instaurato il procedimento di verificazione, il giudice:

Disconoscimento di scrittura privata in via principale: Se una parte disconosce l'autenticità della propria apparente sottoscrizione apposta su scrittura privata, ove non è necessario esperire querela di falso, può agire in via principale con atto di citazione per far accertare tale non autenticità. Non potrà attivare il procedimento speciale di verificazione in quanto questo è esperibile in caso di disconoscimento incidentale in corso di causa (Cass. civi., n. 16777/2014, n. 5115/2018), richiamate da Tribunale Benevento, sentenza 20 maggio 2019).

Disconoscimento delle copie fotografiche di scritture: «Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta». Anche per il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotografica non possono essere sollevate contestazioni generiche od omnicomprensive. Si richiede, infatti, che siano individuati, in modo chiaro e inequivoco, gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale che si assume sia copia (Cass., n. 28096/2019, richiamata da Cass. civ., n. 16557/2019). Ad esempio il disconoscimento deve contenere «l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure delle parti mancanti e del loro contenuto; oppure, in alternativa, delle parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale» (Cass. civ., n. 16557/2019).