Il diritto d'autore attribuisce diritti di utilizzazione economica, diritti morali e diritti a compenso a favore di autori di opere creative, quali le opere letterarie, nonché le composizioni musicali, teatrali, le coreografie, i film, le fotografie, i lavori di architettura, i programmi per elaboratore e le banche dati.
La tutela del diritto d'autore prescinde da adempimenti formali. Vige un principio internazionalmente riconosciuto, c.d. "assenza di formalità", secondo cui i diritti degli autori sussistono dal momento in cui l'opera è creata.
Ciò significa che si ha una tutela "automatica". Tuttavia, per esser in grado di provare la creazione dell'opera in un dato momento storico, è opportuno attribuire data certa alla creazione dell'opera
Il titolare del diritto d'autore, può decidere di concedere a terzi lo sfruttamento economico della sua opera. Questa concessione ha come contropartita il versamento di una somma di denaro (royalties).
Attraverso lo sfruttamento economico dell'opera, l'autore ne rimane proprietario, ma concede a terzi lo sfruttamento economico della stessa. In cambio di questa concessione di utilizzo l'autore riceve dei proventi, solitamente in percentuale rispetto al fine commerciale dell'opera.
Lo sfruttamento attraverso la cessione o l'utilizzo del diritto d'autore è disciplinato dalla Legge n. 633/1941.
Questa normativa stabilisce che l'autore di un'opera dell'ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo. Questo è quanto stabilito dall'articolo 12 della norma. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera come particolare espressione del lavoro intellettuale.
diritto di autore nasce in capo all'autore dell'opera e con il riconoscimento di tale diritto si acquista il diritto di pubblicizzare l'opera, di utilizzarla e di rivendicarne la paternità.
Il diritto di pubblicizzare l'opera e il diritto di utilizzarla economicamente sono diritti patrimoniali, e come tali possono essere oggetto di cessione. Mentre il diritto di paternità dell'opera ha carattere personale è non può mai essere oggetto di cessione. Un soggetto titolare di un'opera sulla quale può vantarne la paternità, può sfruttare economicamente questa opera.
La disciplina fiscale legata allo sfruttamento economico del diritto di autore, infatti, presenta dei vantaggi non indifferenti.
Di fondamentale importanza è il contratto che deve essere sottoscritto tra le parti. Sullo stesso deve essere specificata l'opera e la cessione del diritto al suo sfruttamento dietro un corrispettivo.
In questi casi, la disciplina fiscale di riferimento è quella che fa riferimento alle attività commerciali. Questo significa obbligo di apertura della Partita IVA e iscrizione alla gestione previdenziale INPS.
Detto ciò, in merito alla tassazione dei redditi da cessione del diritto di autore, bisogna dire che i compensi percepiti dall'autore dell'opera a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore, se non sono conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo. Il trattamento fiscale di questi compensi, ha un carattere del tutto peculiare rispetto alle regole generali che disciplinano i redditi di lavoro autonomo.
Ai fini delle imposte dirette, infatti, tali compensi sono tassati "per cassa", ovvero nell'anno in cui vengono percepiti. L'articolo 54, comma 8, del DPR n 917/86 prevede una tassazione al netto di alcune deduzioni forfettarie. Nel caso in cui, invece, i compensi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno percepiti da persone fisiche diversi dagli autori sono sono considerati, invece, redditi diversi. Il legislatore fiscale, per questa particolare categoria di redditi ha previsto che il soggetto percettore possa rilasciare una semplice Ricevuta, al posto della Fattura. Non vi è alcun obbligo per chi percepisce redditi da diritto di autore di aprire la partita IVA, a condizione che, non si percepiscano anche compensi legati ad attività di lavoro autonomo esercitata professionalmente. Se, invece, l'attività di lavoro autonomo esercitata con partita IVA fosse totalmente slegata ai compensi percepiti con diritto di autore, il soggetto percettore potrebbe continuare ad emettere Ricevute (per il diritto di autore), e fatture per l'attività di lavoro autonomo.
Oltre alla disciplina fiscale legata alle imposte sui redditi, deve essere tenuta in considerazione anche la disciplina legata all'Imposta sul Valore Aggiunto.
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari sono considerate fuori dal campo di applicazione dell'IVA.Sul reddito derivante dallo sfruttamento economico del diritto di autore, il committente è è tenuto a trattenere una ritenuta di acconto IRPEF del 20%. Affinché possa esserci l'applicazione della ritenuta deve trattarsi di operazione effettuata da parte di soggetti residenti (sia committente che prestatore). L'applicazione della ritenuta di acconto viene fatta sulla parte imponibile delle royalty. Quindi, sull'importo al netto della deduzione forfettaria spettante. Oppure, nel caso di reddito assimilato, con la ritenuta di acconto avrà aliquota IRPEF variabile secondo lo scaglione di reddito.
E' importantisismo sottolineare che quando si parla di sfruttamento economico del diritto di autore è necessario prestare attenzione anche al sistema sanzionatorio. Infatti, è prevista una sanzione per dichiarazione infedele, che varia dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta e/o de minor credito spettante, quando vi è una omessa indicazione del reddito derivante dallo sfruttamento economico del diritto di autore o quando vi è una minore od errata indicazione del reddito derivante dallo sfruttamento economico del diritto di autore.
Nel caso in cui si ometta la presentazione della dichiarazione dei redditi o si presenti la dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni è prevista una sanzione per dichiarazione omessa. Sanzione amministrativa che varia dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute e non versate. Con un minimo di € 250,00. In assenza di debito d'imposta ovvero nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione amministrativa varia da € 250,00 a € 1.000,00.