Di Rosalba Sblendorio su Martedì, 18 Febbraio 2020
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Diploma maturità linguistica: è conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare

Con sentenza n. 307 del 13.01.2020 la VI sezione del Consiglio di Stato torna ad affrontare il tema dell'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, affermando che tale equiparazione "appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici".

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

L'orientamento del Consiglio di Stato ha tratto origine dal ricorso presentato da alcuni docenti precari in possesso di un diploma di maturità magistrale con sperimentazione linguistica conseguito entro il 2001/2002. I suddetti docenti hanno infatti impugnato il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 con cui l'Amministrazione scolastica ha indetto la procedura di integrazione e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, ma non ha previsto la possibilità di presentazione della domanda per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto anche per tutti i docenti in possesso di diploma magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico.

Vi è di più, in quanto il D.M nel prescrivere i titoli per accedere alla II fascia, ha indicato determinati requisiti sia per i posti comuni della scuola primaria, che per i posti comuni della scuola dell'infanzia escludendo esplicitamente "i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni Brocca di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio".

A parere dei ricorrenti questa esclusione è illegittima in quanto il titolo di studio posseduto è del tutto equipollente al diploma di maturità magistrale abilitante in quanto conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, con la conseguenza che anch'essi dovrebbero ritenersi parimenti abilitati e dovrebbero avere la possibilità di essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, destinate ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento.

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha rigettato il ricorso ritenendo che il diploma di liceo linguistico non costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso infanzia e primaria, sicché non consente l'inserimento in GAE, né consente la partecipazione al concorso indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 105/2016, così come non consente l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, per cui è richiesto il possesso di "specifica abilitazione" all'insegnamento".

La suddetta sentenza è stata impugnata dai ricorrenti i quali hanno sottolineato che la decisione si basa su una ricostruzione erronea del quadro normativo di riferimento che non prende in considerazione neppure il diverso orientamento espresso dal Consiglio di Stato.

Così il caso è giunto dinanzi ai Giudici d'appello.

La decisione del CdS.

In un primo momento il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, disponendo in via cautelare l'iscrizione con riserva degli appellanti in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ritenendo sussistente il fumus boni iuris.

Successivamente, i Giudici d'appello, richiamando un proprio consolidato orientamento si è pronunciato sulla rilevanza del diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico/diploma linguistico sperimentale, conseguito presso un istituto magistrale, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria (ex plurimis: sentenze n. 7058, n. 4515 e n. 1445 del 2019; n. 6516, n. 5597, n. 4028, n. 3374, e n. 2316 del 2018). 

 A questo proposito il Collegio, richiamando la normativa in materia, evidenzia che:

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