Di Alessandra Garozzo su Domenica, 30 Dicembre 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Dipendente violento sul posto di lavoro e conseguenze concrete

Nel caso sottoposto all'esame dei Supremi Giudici di Cassazione gli stessi sono stati chiamati a valutare le conseguenze di un comportamento certamente riprovevole, posto in essere da un lavoratore sul luogo di lavoro ai danni di una collega, nell'ottica dell'idoneità o meno della detta condotta a dar luogo a licenziamento.

Nel caso "de quo", nello specifico, un lavoratore strattonava una collega, con la quale intercorrevano dei trascorsi infelici, costringendola ad uscire dal proprio ufficio con forza.

il giudice di merito investito della domanda con cui si chiedeva l'invalidazione del detto licenziamento disciplinare, accertata in primo luogo la sussistenza in punto di fatto dell'infrazione contestata, ha poi dovuto verificare se la stessa fosse astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso, e, dato l' esito positivo di tale delibazione ha poi dovuto apprezzare in concreto la gravità dell'addebito che nel caso specifico rivestiva il carattere di grave negazione dell'elemento essenziale della fiducia avendo posto in essere il dipendente una condotta idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza dell'adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore dipendente rispetto all'adempimento dei suoi obblighi contrattuali. 

 A tal fine, sempre secondo costante giurisprudenza, in valutazioni particolarmente delicate, come in quello del caso in esame,, il giudice deve tener conto di tutti i connotati oggetti e soggettivi del fatto, vale a dire del danno arrecato, dell'intensità del dolo o del grado della colpa, dei precedenti disciplinari nonché di ogni altra circostanza tale da incidere in concreto sulla valutazione del livello di lesione del rapporto fiduciario tra le parti.

A tali insegnamenti si sono attenuti i Giudici di prime cure e poi i Giudici del Palazzaccio
Già i Giudici di merito , infatti, avevano correttamente ritenuto che detta condotta rappresentasse fatto di rilievo disciplinare, astrattamente inquadrabile nella nozione di giusta causa, costituendo il comportamento violento posto in essere nei confronti di un collega di lavoro (di rilevanza anche penale) una grave violazione degli obblighi inerenti il contratto di lavoro.


 Tuttavia, nonostante la riconosciuta riprovevolezza del comportamento, non è stato ritenuto dagli stessi giustificativo dell'irrogazione della gravissima sanzione del licenziamento, che sembra loro del tutto sproporzionata.

Non sussistono, infatti, secondo i Giudici Supremi, che si esprimono sulla fattispecie con la recente sentenza n. 33027 del 2018 , gli estremi per il licenziamento, anche se, tuttavia, viene dichiarato risolto il rapporto di lavoro e il lavoratore si vede riconosciuta un'indennità risarcitoria, proprio in virtù della gravità del comportamento da lui tenuto, considerato del tutto inescusabile da parte del datore di lavoro.

Tale condotta del tutto incivile non è da sola, secondo gli Ermellini, sufficiente a giustificare l'irrogato licenziamento del dipendente, al quale di fatto i Giudici di Cassazione danno ragione nel merito anche se, nonostante ciò, lo stesso dovrà accontentarsi di un'indennità risarcitoria invece che della reintegra sul posto di lavoro, come accennato, in virtù del fatto che si tratta comunque di un comportamento penalmente rilevante che, nonostante la sua occasionalità, mal si concilia con la prosecuzione effettiva del rapporto di lavoro che richiede un vincolo fiduciario quale presupposto sostanziale necessario non solo per sua la costituzione ma anche per il suo mantenimento .

Si allega Sentenza.