Di Alessandra Garozzo su Giovedì, 27 Dicembre 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Dipendente in malattia: incompatibilità con lo svolgimento di altra attività lavorativa

Il dipendente in malattia non può durante il decorso delle stessa svolgere altra attività lavorativa a pena di licenziamento per giusta causa.

Questo è quanto emerge con chiarezza dalla recente Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n.32600 del 2018, dove viene ritenuto del tutto legittimo il licenziamento irrogato dalla datrice di lavoro, nello specifico una compagnia di assicurazione, nei confronti di un proprio dipendente che durante il periodo di malattia , dovuta a lombalgia, invece di prestare cautela al fine di poter rientrare operativamente sul posto di lavoro allo scadere del detto periodo preferisce dedicarsi attivamente ad altra attività lavorativa.

Il comportamento del lavoratore a ben veder è del tutto in contrasto con qualsiasi principio di buonafede rinvenibile alla base del rapporto di lavoro che lega il dipendente al datore di lavoro; infatti, secondo i Supremi Giudici è del tutto inaccettabile che l'uomo si era avvalso del detto periodo di malattia e che, invece, nel frattempo, nonostante specifiche indicazioni mediche, si era recato a lavorare nella pizzeria, della quale tra l'altro sembrava essere comproprietario ( circostanza di fatti mai palesata all'assicurazione datrice di lavoro), e  pur sapendo di poter compromettere, con tale condotta, ulteriormente le proprie condizioni di saluti con il rischio di ritardare ulteriormente il proprio rientro a lavoro. 

Secondo costante giurisprudenza sussiste, infatti, la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa a condizione che ciò non determini un ritardo nella guarigione o aggravamento (cfr. Cass. 15.1.2016 n. 586; Cass. 9474/2009); nella fattispecie in esame la Corte di merito non ha ritenuto sussistente tale situazione dato che, come detto, il lavoratore era stato rinvenuto nel suddetto locale non a svolgere attività puramente intellettuali ( che non si sarebbero dunque palesate in netto contrasto con il suo stato di salute), ma, ad adoperarsi attivamente per svolgere servizio alla clientela espletando i più comuni compiti di un ristoratore, piuttosto che di un titolare, e, compiendo svariate attività, sia all'interno che all'esterno del locale.

In modo logico e corretto, pertanto, secondo argomentazioni esaustive e ragionevoli, era stata rilevata già dalla Corte di merito l'incidenza negativa dell'attività eseguita sulla guarigione in relazione al profilo del pregiudizio al futuro tempestivo svolgimento del lavoro cui era originariamente obbligato presso la Compagnia assicurativa tanto che l'uomo dopo due giorni di lavoro attivo in pizzeria si è visto costretto ad assentarsi ancora una volta dal lavoro in assicurazione con grave pregiudizio per il datore di lavoro. 

I giudici della Cassazione, ritenendo grave la condotta tenuta dal  dipendente hanno condiviso e dichiarato del tutto legittima la decisione presa dal datore di lavoro nei confronti del dipendente che, tra l'altro ha anche «violato il 'Codice Etico Aziendale', non avendo prontamente  comunicato alla società l'assunzione di incarichi e responsabilità in società esterne», configurando ciò un'alta infedeltà nei confronti del datore di lavoro di per sé già valevole ad inclinare il rapporto fiduciario la cui presenza è "condicio sine qua non" di qualsiasi sinallagma lavorativo contrattuale.

 Vana in tal senso è risultata la difesa dell'uomo la cui condotta inescusabile non appare passibile di diverse letture: egli, non curante delle prescrizioni date dai medici ha deciso di lavorare attivamente nella pizzeria a prescindere dalle possibili conseguenze fisiche ed in frode al datore di lavoro.