«È illegittimo il provvedimento di diniego del nulla osta al conseguimento del titolo abilitativo alla guida che si limiti a dichiarare la sussistenza degli elementi ostativi di cui all'art. 120 codice della Strada e che affermi che il suo contenuto è vincolato, senza indicare specificamente quali siano tali elementi ostativi» (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 14/11/2013, n. 1002 e, da ultimo, TAR Reggio Calabria, 11.01.2019, n. 13).
Questo è quanto ha ribadito il Tar Calabria con sentenza n. 637 del 4 novembre 2019.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.
I fatti d causa.
Il ricorrente è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di tre anni. Dopo la cessazione di detta misura, decorsi ulteriori tre anni, egli:
- ha fatto istanza per conseguire un nuovo titolo abilitativo alla giuda;
- ha superato la prova teorica;
- prima di eseguire la prova pratica, è stato destinatario di un provvedimento di diniego della prefettura.
In buona sostanza al ricorrente è stato negato il rilascio del titolo abilitativo della guida.
Il caso è giunto dinanzi al Tar.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione del Tar.
Il ricorrente lamenta:
- «la violazione dell'art. 120 del codice della strada, evidenziando che in caso di soggetto destinatario di misure di prevenzione, lo stesso può ottenere la patente di guida decorso il termine di 3 anni dalla cessazione della misura stessa;
- la violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 per carente e insufficiente motivazione, e plurimi profili di eccesso di potere».
Secondo il Tar il ricorso è fondato.
Vediamo perché.
I Giudici amministrativi esaminano la disciplina applicabile alla questione in esame, ossia l'art. 120 suddetto. Tale norma mette in luce i requisiti morali necessari per ottenere il rilascio del titolo abilitativo alla guida. In particolare al primo comma stabilisce che:
- «non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione [...]»;
- le persone condannate per i reati tipici
Detto questo, tornando al caso di specie, la Motorizzazione ha fondato il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente sull'esistenza di una delle cause ostative su descritte e di cui all'art. 120, comma 1, codice della strada. Cause che, a dir della stessa Motorizzazione, sono «emerse dal collegamento per via telematica effettuato dal CED del Dipartimento per i trasporti [...]».
Orbene, a parere del Tar, la motivazione addotta al diniego in esame non è sufficiente a legittimare il provvedimento impugnato. E ciò in considerazione del fatto che dalla documentazione in atti non emerge la fattispecie ostativa al rilascio del titolo abilitativo alla guida. In buona sostanza, non si comprende «quale delle fattispecie citate dall'art. 120 innanzi enunciato l'amministrazione abbia inteso applicare, non potendosi evincere se il ricorrente sia stato ritenuto un delinquente abituale, professionale o per tendenza, se sia stato sottoposto a misure di sicurezza personali o di prevenzione o se abbia, eventualmente, subito condanne ostative per reati tipici».
Tale omissione, secondo il Tar, costituisce un difetto di motivazione che va a inficiare il provvedimento di diniego. In punto, la stessa giurisprudenza (in termini, T.A.R. Catanzaro, sez. I, 14/11/2013, n. 1002 e, da ultimo, TAR Reggio Calabria, 11.01.2019, n. 13) ha stabilito che il provvedimento che nega il rilascio del titolo abilitativo alla guida è illegittimo se, senza indicare specificatamente quali siano gli elementi ostativi;
- si limita solo a richiamare la sussistenza di tali elementi menzionati dall'art. 120 codice della Strada;
- afferma che il contenuto di detto provvedimento è vincolato.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, annullando il diniego.