Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 10 Settembre 2022
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Difesa d'ufficio: concreta rappresentazione del ruolo sociale dell'avvocato

L'Avvocato d'ufficio deve garantire sempre la miglior difesa dell'assistito, evitando che quest'ultimo ne resti privato ingiustificatamente.

Questo è quanto ha ribadito il Consiglio nazionale forense (CNF), con decisione n. 74 dell'1 giugno 2022 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-74.pdf).

Ma vediamo nel dettaglio la questione.

I fatti del procedimento

Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione da parte di due Autorità giurisdizionali penali del comportamento illecito posto in essere dal ricorrente. In buona sostanza, quest'ultimo, quale avvocato d'ufficio nominato per un imputato in un procedimento e quale difensore di fiducia in un altro, avrebbe omesso di partecipare alle udienze innanzi le suddette autorità segnalanti e si sarebbe disinteressato dall'informarsi dei rinvii di udienza, in un caso, e dell'esito della rinuncia al mandato comunicata alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari a mezzo fax, nell'altro caso. All'esito del procedimento disciplinare, il CDD competente ha ritenuto responsabile il ricorrente per aver violato i principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, in danno non solo alla propria reputazione, ma anche all'immagine della professione forense. Per tale violazione gli è stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due.

Avverso la decisione del CDD, il ricorrente ha proposto impugnazione dinanzi al CNF.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione del CNF

Il ricorrente si duole del fatto che:

Di diverso avviso è il CNF.

Quest'ultima autorità, innanzitutto, fa rilevare che, nel processo penale, la difesa tecnica garantita dall'Avvocato è obbligatoria allo scopo di assicurare la buona amministrazione della giustizia; da ciò deriva la necessità di garantire all'imputato un difensore d'ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia. L'istituto della difesa d'ufficio è quindi la concreta rappresentazione del ruolo sociale dell'avvocato, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti quei soggetti che, per la loro debolezza, sono esposti a possibili discriminazioni. L'Avvocato deve essere quindi sempre consapevole dell'alto ruolo che riveste la difesa d'ufficio e deve essere quindi preparato ed in grado di assicurare la migliore difesa possibile ed evitare che l'assistito si ritrovi, ingiustificatamente come nel caso di specie, privato della necessaria doverosa ed irrinunciabile difesa per la sua miglior tutela. 

Orbene, tornando al caso di specie, sulla base delle suddette argomentazioni, la condotta posta in essere dal ricorrente, a parere del CNF, sarebbe rilevante sotto il profilo disciplinare. A questo deve aggiungersi il fatto che l'avvocato abbia omesso qualsiasi considerazione e censura in diritto all'emesso provvedimento. Le doglianze, infatti, risultano espresse in modo del tutto generico ed inidoneo a chiarire, precisare e specificare in maniera puntuale i vizi effettivamente denunciati e che inficerebbero il provvedimento impugnato. In ogni caso nella parte che dovrebbe riguardare il diritto il ricorrente, dopo aver ripercorso la vicenda in discussione, non specifica in maniera puntuale i vizi del provvedimento contestato, con la conseguenza che detti argomenti risultano inammissibili non solo in quanto "in assenza di motivi" [...], ma anche e soprattutto in quanto espressi in maniera del tutto generica ed approssimativa, difettando, quindi, del requisito di specificità. Oltretutto il ricorrente ha omesso completamente di rassegnare le conclusioni così che non emerge nemmeno se lo stesso ha inteso chiedere l'annullamento o meno della decisione impugnata.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto il ricorso inammissibile. 

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