Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 20 Maggio 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Dichiarazione del terzo pignorato: quando è possibile la rettifica?

Inquadramento normativo: Art. 547 c.p.c.

Dichiarazione del terzo e rettificabilità: In caso di pignoramento presso terzi, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato […] (art. 547 c.p.c.). Quando la dichiarazione del terzo pignorato è resa in senso positivo se il terzo, con riguardo alla quantità, incorra in errore di fatto, detta dichiarazione può essere oggetto di rettifica o revoca fino al momento in cui venga emessa l'ordinanza di assegnazione (Cass., nn. 18109/2020, 13143n/2017, 10912 /2017, richiamate da Cass., n 13144/2021). Il terzo che si avveda dell'erroneità può farla valere mediante l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. (Cass., nn. 5489/2019, richiamata da Cass., n 13144/2021).

La rettifica della dichiarazione del terzo e giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo: La questione relativa alla possibilità di revoca o rettifica, prima dell'assegnazione dei crediti pignorati, della dichiarazione di quantità resa erroneamente in senso positivo, è una questione attinente al regolare svolgimento del processo esecutivo, del tutto estranea all'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la cui instaurazione presuppone che essa sia stata già risolta in un determinato senso dal giudice dell'esecuzione (Cass., n 13144/2021). 

In buona sostanza quando il giudice:

Come ben si può notare spetterà sempre al giudice dell'esecuzione la valutazione del carattere negativo o positivo della dichiarazione di quantità (e della conseguente esistenza o meno dei presupposti per disporre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo). E ciò in considerazione dei poteri di direzione del processo esecutivo allo stesso giudice attribuiti. Per contestare la legittimità di tale valutazione, le parti potranno proporre l'opposizione agli atti esecutivi dì cui all'art. 617 c.p.c. atteso che la correttezza di detta valutazione non potrà formare oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo per la sua differente finalità (Cass., n 13144/2021). 

Tale giudizio, infatti, è diretto ad accertare, sul piano sostanziale, la sussistenza o meno del credito oggetto di espropriazione al momento del pignoramento e non i) la legittimità e/o la regolarità degli atti esecutivi, ii) la corretta qualificazione del carattere negativo o positivo della dichiarazione di quantità da parte del giudice dell'esecuzione (Cass., nn. 3987/2019, 23631/2018, 2443/1972, 5798 /1979, 320 /1990, 9407/1987, 9623/1994, 6667/2003, 387/2007, 4212/2007, 23727/2008, 1949/2009, 8133/2009, 12259/2009, 3790/2014, 10243/2015, 13015/2016, richiamate da Cass., n 13144/2021).

Casistica: Se il giudice ritiene negativa la dichiarazione del terzo partendo dal presupposto della legittimità della rettifica operata dal terzo pignorato rispetto all'originaria dichiarazione integralmente positiva resa per errore e dispone il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore che intende contestare detta valutazione – come su accennato - deve proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. Ove non promuova detta opposizione, la valutazione del giudice diventerà incontestabile (Cass., n 13144/2021). Con l'ovvia conseguenza che: