Di Alessandro Modica su Mercoledì, 17 Aprile 2019
Categoria: Business

Determinazione del Reddito del Contribuente Forfettario

 Il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nella tabella sotto riportata, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Di seguito i coefficienti di redditività, distinti per codice ATECO, da applicare ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti nel periodo di imposta, calcolati in base al criterio di cassa.

Codice Ateco

Coefficiente
(aliquote)

Da 10.X a 11.X (Industrie alimentari)

40%

45.X e da 46.2 a 46.9 (Commercianti all'ingrosso)
Da 47.1 a 47.7 e 47.9 (Commercianti al dettaglio)

40%

47.81 (Commercianti ambulanti di alimenti)

40%

Da 47.82 a 47.8 (Commercianti ambulante di altri beni)

54%

Da 41 a 43 e 68 (Edilizia e attività immobiliari)

86%

46.1 (Mediazione del commercio)

62%

Da 55 a 56 (Servizi turistici e ristorazione)

40%

Da 64 a 66; da 69 a 75; da 85 a 88
(Attività professionali)

78%

Da 01 a 03; 05, 09; da 12 a 13; da 35 a 39;
Da 49 a 53; da 58 a 63; da 77 a 82; 84;
Da 90 a 99 (Altre attività economiche)

67%

Le spese sostenute nello svolgimento dell'attività di impresa, arte o professione rilevano, dunque, in base alla percentuale di redditività attribuita, in via presuntiva, all'attività effettivamente esercitata. Conseguentemente, in presenza di ricavi e compensi derivanti dal contemporaneo esercizio di attività riconducibili a codici ATECO diversi, il contribuente determina l'imponibile lordo applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività.

Qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d'autore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54.

Dal reddito sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge, compresi i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa. Al riguardo, si evidenzia che, qualora i contributi versati siano superiori al reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato applicando i coefficienti di redditività, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR. L'eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente che applica il regime forfetario e che sia fiscalmente a carico può essere dedotta, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del TUIR, dai familiari indicati nell'articolo 433 del codice civile.

Il comma 68 della L. 190/2014, consente al contribuente che applica il regime forfetario di utilizzare le perdite fiscali pregresse riportate nei periodi precedenti in deduzione dal reddito determinato secondo le modalità indicate nel comma 64. Con riferimento al riporto delle perdite fiscali, l'articolo 1, commi da 23 a 26, della legge di bilancio 2019 ha apportato una sostanziale modifica all'articolo 8 del TUIR. In particolare, è stato equiparato il trattamento fiscale delle perdite d'impresa in contabilità semplificata a quelle in contabilità ordinaria, introducendo, per entrambe le fattispecie, un limite quantitativo, ovvero le suddette perdite possono essere riportate senza limiti di tempo, ma con possibilità di utilizzo in misura non superiore all'80% del reddito imponibile dichiarato nei successivi periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Le perdite delle imprese in fase di start-up, nei primi 3 anni d'attività, invece sono riportabili senza limiti temporali ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del TUIR. Le perdite realizzate nell'esercizio di arti e professioni continuano ad essere compensate con altri redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta; l'eventuale eccedenza non è riportabile.

Le nuove disposizioni normative riguardanti il riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

È previsto, inoltre, un regime transitorio di utilizzo delle perdite fiscali limitatamente ai soggetti in contabilità semplificata. In particolare:

le perdite fiscali del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

le perdite fiscali del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi. Per quanto riguarda invece le perdite fiscali maturate nel 2017, considerata la previgente disciplina che non prevedeva la riportabilità in avanti delle perdite non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo d'imposta 2017, è prevista una ulteriore disposizione transitoria volta a recuperare la parte eccedente non compensata. 

 In particolare, le suddette eccedenze sono utilizzate come segue:

in compensazione dei redditi di impresa del 2018 e del 2019, entro i limiti del 40% del loro ammontare;

in compensazione del reddito d'impresa del 2020, entro il 60% del loro ammontare. Con specifico riferimento alla disciplina del regime forfetario, alla luce delle modifiche del comma 3 dell'articolo 8 del TUIR, le perdite fiscali d'impresa realizzate dai predetti soggetti prima dell'applicazione del citato regime, realizzate nei periodi di applicazione della contabilità ordinaria, risultano utilizzabili esclusivamente in abbattimento del reddito d'impresa e sono riportabili senza limiti di tempo, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta.

Diversamente, qualora le perdite fiscali realizzate dai predetti soggetti prima dell'applicazione del citato regime si riferiscano a periodi d'imposta in cui gli stessi possedevano i requisiti delle imprese minori, di cui all'articolo 66 del TUIR, si ritiene che solo le perdite fiscali maturate a partire dal periodo d'imposta 2017 - in considerazione delle precisazioni contenute nella relazione illustrativa - possano essere oggetto di riporto sulla base delle nuove modalità indicate nell'articolo 8, comma 3, del TUIR e nel rispetto del peculiare regime transitorio. Le perdite fiscali realizzate nell'esercizio di arti e professioni, invece, non potendo essere portate a nuovo negli esercizi successivi, non influenzano il reddito d'impresa realizzato nel periodo di applicazione del regime forfetario.

Le perdite maturate nel periodo di applicazione del "regime dei contribuenti minimi" di cui alla L. n. 244 del 2007 e del "regime fiscale di vantaggio" di cui al DL n. 98 del 2011, infine, possono essere scomputate dal reddito forfetario - qualunque sia stato il tipo di attività (impresa o lavoro autonomo) esercitata - nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero ammontare che trova capienza (cfr. risoluzione n. 123/E del 30 novembre 2010).

Una volta determinato il reddito imponibile, con le modalità sopra descritte, il contribuente forfetario applica un'unica imposta, nella misura del 15 per cento, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP. Per le start up la misura dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5 per cento per i primi cinque periodi d'imposta, purché non si tratti di una mera prosecuzione di un'attività già svolta in altre forme, salvo non si tratti di professioni dove il periodo di "praticantato" è obbligatorio

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