Riferimenti normativi: Art.6 D.L.119/2018 – L. 30/12/2018 n.145 – Ag. Entrate Circ. n.6/2019
Focus: Il decreto legge n.119/2018, contenente provvedimenti in materia di pace fiscale, in vigore dal 24/10/2018, collegato alla legge di bilancio 30/12/2018 n.145, relativa all'anno finanziario 2019, entrata in vigore in data 1/1/2019, ha introdotto la cd. pace fiscale per permettere ai contribuenti di sanare la propria posizione con il fisco. Una delle possibilità consiste nella definizione agevolata delle liti pendenti.
Principi generali: L'art.6 del D.L. n.119/2018 ha introdotto la "definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto ossia entro il 24/10/2018". La definizione agevolata è un istituto che consente ai contribuenti di chiudere le controversie fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia individuato dall'art.12, c.2, D. Lgs. n.546/1992, secondo cui " per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste".
Liti pendenti: Come specificato nel summenzionato art.6 la definizione agevolata è consentita per le liti pendenti di primo grado il cui ricorso è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. Si premette che l'atto impositivo è quello con cui il fisco non si limita a liquidare le imposte dichiarate dal contribuente ma rettifica i dati da questi indicati.Tuttavia, data l'ampia casistica degli atti in questione l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n.6 dell'1 Aprile 2019, ha chiarito quali atti impositivi possono rientrare nell'agevolazione fiscale, come di seguito esplicitato.
Atti impositivi: Diversamente dalla disciplina prevista dalla L. n.96/2017 in cui la definizione agevolata delle controversie pendenti non era limitata ai giudizi aventi ad oggetto i soli atti impositivi ma comprendeva anche quelli concernenti gli atti di mera riscossione, attualmente la definizione può riguardare solo controversie "aventi ad oggetto atti impositivi", cioè avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto che rechi una pretesa tributaria quantificata. In particolare per gli accertamenti riguardanti società di persone l'atto impugnato dalla società, sebbene contenga l'indicazione dell'ammontare del (maggior) reddito da imputare per trasparenza ai soci, non reca alcuna quantificazione né delle imposte né delle sanzioni dovute dai soci. Pertanto, la società può definire la lite solo per le imposte accertate nell'atto di sua competenza (ad esempio, l'Irap), senza alcun effetto nei confronti dei soci con riguardo ai redditi di partecipazione. Le eventuali liti instaurate da questi ultimi sono da considerarsi come autonome.
Atti esclusi dall'istituto sono, invece, dinieghi espressi o taciti di rimborso in quanto non inerenti a una pretesa dell'Agenzia di (maggiori) tributi o sanzioni amministrative ma ad un'istanza di restituzione di somme che il contribuente ritiene indebitamente versate; 2) atti che non contengono una pretesa tributaria quantificata (ad esempio: disconoscimento di un'agevolazione senza contestuale accertamento e richiesta di tributi; attribuzione della rendita catastale; cancellazione di enti dal registro delle Onlus); 3) dinieghi di precedenti definizioni agevolate; 4) atti concernenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, IVA riscossa all'importazione e aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario.
Ruoli e liti pendenti: Al fine di classificare l'atto scaturente da liquidazione delle dichiarazioni ex art.36 bis del D.P.R. n.600/73 come lite definibile o meno, la circolare si limita rigorosamente ad esaminare il contenuto sostanziale dell'atto senza dare rilievo ai motivi di ricorso. In generale non sono definibili le liti inerenti atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione (ad esempio, ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, non risultano versate). Non sono, quindi, definibili, le liti sui ruoli emessi a seguito di controllo formale (articolo 36-ter, D.P.R. n. 600/1973), le liti per avvisi di liquidazione dell'imposta di registro che esprimono per la prima volta una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione, le liti per gli avvisi di liquidazione dell'imposta di successione se l'ufficio si è limitato a determinare il tributo dovuto secondo i dati dichiarati dal contribuente e non ha anche escluso riduzioni e/o detrazioni.
Eccezioni: Se, invece, i ruoli derivanti dall'attività di controllo automatizzato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n. 600/1973 scaturiscono dalla rettifica di dati indicati nelle dichiarazioni, ad esempio se la liquidazione delle dichiarazioni si traduce nel disconoscimento di oneri deducibili, si tratta di atti a carattere impositivo e alle relative controversie si applica l'istituto della definizione. Se il contribuente, invece, contesta l'avvenuta decadenza dei termini della notifica della cartella o anche la nullità della notifica non è chiaro se la lite sia definibile. Altresì, se è impugnata una cartella o un fermo amministrativo, conseguente ad accertamento sottostante, di cui si richiede l'annullamento formale per difetto di notifica e che per sua natura è atto impositivo, è prevista la definizione della lite pendente. La giurisprudenza della Cassazione sulla questione dei ruoli non è sempre stata dello stesso avviso. Da un lato, con la sent. n.1158 del 17/01/2019 la Corte Suprema, a fronte dell'atto di diniego di definizione della lite pendente, ha stabilito che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato costituisce un atto impositivo e, quindi, sono definibili le somme richieste. In altri termini, la Cassazione ha ritenuto atti impositivi quelli che manifestano per la prima volta la pretesa tributaria, essendo sufficiente allo scopo che il contribuente abbia instaurato contro di essi una controversia effettiva. Dall'altro lato, con la recente sent. n.7099 del 13/03/2019, la Corte ha ritenuto che non può essere oggetto di definizione agevolata della lite la controversia per una cartella di pagamento, emessa, ex art.36 bis D.P.R. n.600/73, a seguito di omesso o carente versamento dell'Irpef, e impugnata solo per vizi propri e non nel merito della pretesa erariale. Altro caso di esclusione totale, come esposto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate, sono le liti scaturenti da sanzioni derivanti da atti liquidatori, come in caso di impugnazione di una cartella ex art.36 bis D.P.R. n.600/1973, in cui si contesta la irrogazione di riduzione della sanzione, previo pagamento per intero della maggiore imposta liquidata, per non aver ricevuto la comunicazione di irregolarità. In buona sostanza, la cartella di pagamento relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono non può ritenersi atto impositivo derivando, per quanto attiene i versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'Amministrazione.
Determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti: I contribuenti per aderire alla definizione agevolate delle liti devono presentare, per via telematica, una domanda per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019 ed effettuare entro questa data anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24. La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dell'intera somma da versare, pari al valore della controversia, che coincide con il valore del tributo in contestazione e, nelle liti vertenti sulle sole sanzioni, con il valore delle sanzioni in contestazione, oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. In ogni caso, per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento e qualora non vi siano importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Il pagamento a rate, per un massimo di venti rate trimestrali, è ammesso nel caso in cui l'importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma. Per le somme inferiori o pari a mille euro, invece, è necessario fare un unico versamento, sempre entro il 31 maggio 2019. Infine, per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione. Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. In sede di conversione del D.L.119/2018 sono state apportate le seguenti modifiche: 1) in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa (nuovo comma 1-bis); 2) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 40% del valore della stessa, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado, la definizione può avvenire a seguito del pagamento del 15% del valore della controversia; 3) in merito alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n.119/2018, per le quali risulti soccombente l'Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizi, le controversie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore; 4) è stato concesso agli enti territoriali di applicare le norme sulla definizione agevolata anche alle controversie tributarie sui tributi locali se il Comune ha adottato l'apposito regolamento entro lo scorso 31 marzo.