Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 18 Marzo 2019
Categoria: Fisco e Tributi

Definizione degli errori formali ai nastri di partenza

Si definiscono i contorni di un altro importante tassello della lunga stagione dei condoni che ci apprestiamo a vivere: la definizione degli errori formali.

Venerdì scorso 15 marzo 2019, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato pubblicato il provvedimento n. 62274, attuativo dell'art. 9 del DL 119/2018; attiene dunque alla regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018. Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

Dalla regolarizzazione sono espressamente escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato al 19 dicembre 2018. Pertanto, rientrano nella sanatoria anche le violazioni oggetto di contenzioso, purchè alla data della regolarizzazione non si sia ancora formato il giudicato. 

Da dettato normativo dunque, sono sanabili le "irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tributi".

Ma andiamo ad analizzare il contenuto.

Nel punto 1 si afferma che sono incluse le violazioni commesse non solo dal contribuente, ma anche dal sostituto d'imposta, dall'intermediario o da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, "anche solo di comunicazione di dati", che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta. Deve sempre trattarsi di violazioni formali inerenti a imposte sui redditi, IVA e IRAP. Inoltre sono espressamente escluse dalla normale violazioni sul quadro RW (redditi e patrimoni esteri) e inerenti alla voluntary disclosure.

Passando al punto 1.2 del provvedimento si evince che, "più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente". Analizzando dunque attentamente il testo sono sanate con appena 200 euro per periodo d'imposta molteplici violazioni formali, di cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'omessa regolarizzazione del cessionario ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, la cui sanzione è pari al 100% dell'imposta,;

- le sanzioni sull'omessa o irregolare inversione contabile ex art. 6 commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 del DLgs. 471/97;

- l'effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, nella misura in cui siano sussistenti i requisiti per la medesima (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97);

- omissioni riguardanti la comunicazione delle liquidazioni IVA;

- omissioni riguardanti dati errati o omesse in fattura;

- omissioni inerenti il vecchio spesometro;

- omesse indicazioni dei costi black list e le omesse indicazioni delle minusvalenze;

- violazioni commesse dagli intermediari abilitati in merito all'omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali, di cui all'art. 7-bis del DLgs. 241/97.

- violazioni sulla dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA.

E' importante rammentare che affinché la sanatoria sia valida, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione. Il provvedimento attribuisce agli uffici delle Entrate ampia disponibilità a rimediare a comportamenti tenuti dal contribuente in buona fede, che abbia difficoltà a rimuovere l'errore in perfetta sintonia con il nuovo clima di "voluntary disclosure" tra contribuenti ed uffici finanziari. 

La rimozione dell'irregolarità e/o dell'omissione va effettuata entro il 2 marzo 2020, e, se per giustificato motivo, non è avvenuta, la regolarizzazione ha effetto se la rimozione viene poi effettuata entro un termine indicato dall'Ufficio, non inferiore a trenta giorni.

In questa stagione di condoni e di annunci dell'Agenzia del tipo "venghino contribuenti venghino", la definizione degli errori formali potrebbe rappresentare una buona opportunità; con sole 200 euro per ogni periodo d'imposta, si sanano banali errori formali che potrebbero viceversa provocare sanzioni sproporzionate e deleterie per il contribuente; vi consiglio di considerarla come una polizza di assicurazione differita con cui mettersi (parzialmente) al riparo da sorprese.

Meditate contribuenti, meditate. 

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