Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 27 Giugno 2019
Categoria: Legge e Diritto

Decreto ingiuntivo europeo: tra finalità, poteri del giudice e problemi di notifica

Inquadramento normativo: Reg. comunitario n. 1896/2006; n. 1393/2007, n. 1215/2012.

Decreto ingiuntivo europeo: Il decreto ingiuntivo europeo è un atto emesso a seguito dell'instaurazione di un procedimento istituito per recuperare un credito pecuniario non contestato sorto nell'ambito di rapporti transfrontalieri (in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito) e in materia civile e commerciale.

Finalità del decreto ingiuntivo europeo: La scelta di istituire questo tipo di procedimento che porta all'emissione del decreto ingiuntivo europeo è stata dettata dall'esigenza di:

Materie escluse dall'ambito di applicazione del procedimento di ingiunzione europeo: Non è applicabile questo tipo di procedimento in materia di:

Competenza del giudice: Per la competenza giurisdizionale si richiamano le norme di diritto comunitario applicabili in materia e più precisamente il Reg. comunitario n. 1215/2012 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) che ha abrogato quello n. 44/2001.  

Se il credito deriva da un contratto concluso da un consumatore sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato.

Il procedimento per ottenere il decreto ingiuntivo europeo: La domanda per ottenere il decreto in questione va presentata utilizzando il modulo standard A, allegato al Reg. Comunitario n. 1896/2006 che ha introdotto questo tipo di procedimento. In tale modulo dovranno essere indicati:

Poteri del giudice: Con il procedimento in questione, non è necessario allegare le prove del credito, essendo sufficiente solo la mera "descrizione" delle prove nella domanda ingiuntiva, avallata dalla dichiarazione del creditore che "in coscienza e in fede" afferma che esse sono veritiere. Ne consegue che la verifica richiesta al giudice ai fini della pronuncia del decreto in questione si configura, nella sostanza, in un controllo di "non manifesta infondatezza" relativamente agli aspetti puramente formali. In caso di esito negativo di tale verifica, il giudice potrà rigettare la domanda. Qualora l'esito del controllo innanzi indicato sarà positivo, il giudice accoglierà la domanda e sul relativo provvedimento pronunciato (emesso seguendo il modulo standard E, allegato al Reg. n. 1896/2006), si leggerà che "l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice"(Cass., Sez. Un. n. 10799/2015, richiamata da Cass. civ. Sez. Un., n. 2840/2019). 

L'efficacia dell'ingiunzione e la notifica: Il decreto ingiuntivo europeo:

Se l'ingiunzione di pagamento europea viene notificata senza aver allegato una traduzione in una lingua che il convenuto si suppone comprenda, il destinatario deve essere debitamente informato del suo diritto di rifiutare di ricevere l'atto, mediante il modulo standard allegato al Reg. Comunitario n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. «In caso di omissione di tale formalità, la regolarizzazione del procedimento dev'essere effettuata conformemente alle disposizioni di quest'ultimo regolamento[...]. In quest'ipotesi, in ragione dell'irregolarità procedurale da cui è affetta la notificazione o comunicazione dell'ingiunzione di pagamento europea [...] tale ingiunzione non acquisisce forza esecutiva e il termine assegnato al convenuto per presentare opposizione non può iniziare a decorrere [...]» (Corte giustizia Unione Europea, n. 21/17, 6 settembre 2018).

L'ingiunzione, l'opposizione e l'esecutività: Il convenuto, entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui gli è stata notificata l'ingiunzione, può opporsi. In tali casi, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro in cui è stata emessa l'ingiunzione, purché il ricorrente non ne chieda l'estinzione. Se il debitore non si oppone, il giudice dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea. «L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine, viene riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento». 

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