Di Daniela Bianco su Martedì, 30 Ottobre 2018
Categoria: Legge e Diritto

Decorrenza delle domande di modifica dell’assegno di mantenimento nei procedimenti di separazione e divorzio: la Cassazione ritorna a pronunciarsi sul tema

 A seguito di sentenza che dichiara la separazione o il divorzio, è sempre possibile ottenere una modifica delle statuizioni inerenti il mantenimento di cui viene onerato l'altro coniuge sia nei confronti della ex moglie sia nei confronti dei figli. È necessario però il verificarsi di circostanze che mutino i presupposti su cui si basava l'assetto economico statuito dal giudice o concordato tra le parti.

Ma da quale momento decorre la modifica e quindi il pagamento del dovuto?

La Suprema Corte di Cassazione, con recente sentenza dell'11.09.2018 n. 22108, tornando ancora una volta sul tema della decorrenza della domanda di modifica dell'assegno di mantenimento, nel caso specifico a seguito di giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, chiarisce da quale momento effettivamente decorre la chiesta modifica.

Argomento questo oggetto di conflitto tra gli ex coniugi e sui quali anche la Cassazione ultimamente si era espressa con orientamenti diversi.

IL CASO

La moglie presentava ricorso per la pronuncia di divorzio nei confronti dell'ex marito- da cui era già separata consensualmente- chiedendo i provvedimenti in ordine al contributo al mantenimento dei due figli minori nella stessa misura di cui alla separazione e alle frequentazioni paterne.

Si costituiva in giudizio il marito il quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma chiedeva a sua volta la modifica delle modalità di frequentazione dei figli e la riduzione del contributo al loro mantenimento.

IlTribunaleemessa sentenza definitiva,confermava l'affidamento congiunto dei figli minori, il relativo collocamento presso la madre e disciplinava le frequentazioni paterne per il minore; determinava il contributo del padre oltre al 60% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente,con decorrenza dalla pronuncia della sentenza di modifica.

La moglie non condividendo le statuizione del giudice di prime cure, propose appello; si costituiva in giudizio l'ex marito il quale proponeva a sua volta appello incidentale chiedendo che fosse revocato, con decorrenza dalla domanda di primo grado, il contributo al mantenimento, ferma restando la disciplina delle spese straordinarie.

La Corte d'appello respingeva l'appello principale e in accoglimento parziale dell'incidentale riduceva il contributo al mantenimento dei figli, fissandone la decorrenza dalla data della domanda di primo grado.

La ex moglie proponeva ricorso in Cassazione.

Nello specifico, denunziava in primis la violazione e falsa applicazione dell'articolo 337ter c.c. e della L. n. 898 del 1970, articolo 4, comma 13, lamentando che la Corte d'appello aveva fissato la decorrenza del contributo al mantenimento dei due figli dalla data della domanda di primo grado, in violazione del principio generale di non retroattivita' degli effetti della sentenza divorzile (e del conseguente principio dell'irripetibilita' delle somme versate a titolo di mantenimento); riteneva che non erano stati addotti in giudizio modifiche della situazione in corso di causa, néil giudice aveva adeguatamente motivato in positivo sugli elementi giustificativi del provvedimento.

Deduceva altresìla nullita' della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 708 c.p.c. e articolo 189 disp. att. c.p.c., adducendo - come anche a sostegno del precedente motivo - che la Corte d'appello avrebbe dovuto indicare gli elementi in positivo per fissare la retrodatazione degli effetti del contributo al mantenimento.

Con il terzo motivo deducevala nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.p.c. e articolo 156 c.p.c., comma 2, avendo la Corte di merito adottato una motivazione apparente e perplessa per modificare la sentenza di primo grado in ordine alla retrodatazione degli effetti del contributo al mantenimento.

Infine deducevala nullità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 342 c.p.c., avendo il giudice dell'impugnazione omesso di rilevare il difetto di specificità del motivo afferente alla modifica della decorrenza degli effetti del contributo al mantenimento. Al riguardo, la ricorrente aveva ritenuto che il giudice di secondo grado non potesse d'ufficio modificare il provvedimento impugnato in ordine alla suddetta decorrenza.

 MOTIVI DELLA DECISIONE:

La Corte rigetta il ricorso ritenendolo infondato.

In particolare in ordine alla determinante questione di cui al quarto motivo del ricorso, avente ad oggetto la questione della richiesta espressa da parte dell'appellante incidentale della decorrenza dell'assegno di mantenimento fin dal momento della domanda, chiarisce la Suprema Corte che la sentenza impugnata non era assolutamente affetta da nullità poiché l'ex marito in grado di appello aveva richiesto specificatamente alla Corte d'appello di accertare che nulla era dovuto alla ex moglie , "quale contributo al mantenimento ordinario dei figli a far data dalla domanda come formulata in primo grado"

Passando poi all'esame degli altri motivi di ricorso, la Corte li ritiene infondati per i seguenti motivi.

Ritiene che il contributo , così come modificato, debba decorrere dalla data della domanda di primo grado, "non essendo stati addotti dal Tribunale ne' risultando in atti elementi, quali modifiche della situazione generale intervenute in corso di causa, per dover ritenere di derogare al principio generale".

La Corte passa in rassegna la giurisprudenza di legittimità precedente conforme in materia, specificando che si tratta di un principio generale quello secondo cui la decorrenza della domanda di modifica dell'assegno retroagisce alla data di presentazione della domanda di modifica.

Richiama in particolare la sentenzan. 16173/15 secondo cui la decisione giurisdizionale di revisione non puo' avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.

Nello specifico in tema di divorzio, si esprime conformemente all'orientamento già consolidato ed espresso con le pronuncedi legittimità n.ri 4415/ 1986, n. 3080/1985 e n. 19057/06 secondo cui la variazione dell'ammontare dell'assegno di divorzio in esito a procedimento di revisione ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 9 deve decorrere dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non puo' restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

 LA DECISIONE:

La Suprema Corte pertanto statuisce che"mentre l'assegno di divorzio, nella sua originaria quantificazione, decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la variazione dell'ammontare dell'assegno medesimo, disposta successivamente in esito a procedimento di revisione ai sensi dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.9deve decorrere dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

Analogamente, è stato affermato in altre pronunce che in tema di separazione o divorzio e nella ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli".

Tale pronuncia si discosta da altra recente pronuncia di legittimità e specificatamente, quella espressa con ordinanza Cass. civ. del 06-06-2017, n. 14027, che accoglie un ricorso per cassazione affidato a un motivo, con il quale veniva dedotta dall'appellante la violazione di legge con riguardo alla decorrenza della riduzione dell'assegno di mantenimento, che l'appellante sostiene erroneamente collocata alla data della domanda di modificazione delle condizioni di separazione.

La suddetta pronuncia  aveva ancorato la decorrenza della modifica dell'assegno al momento della pronuncia:

"in tema di separazione personale, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o di mantenimento (cfr. tra le altre: Cass. n. 15186/15; n.28987/08).

In allegato recente sentenza Cassazione n. 22108 dell'11.09.2018.

Avv. Daniela Bianco del Foro di Reggio Calabria

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