Di Giulia Zani su Martedì, 07 Agosto 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto e procedura penale

Declinazioni di ne bis in idem: mandato di arresto europeo

Con la sentenza n. 35290 del 2018, la Corte di Cassazione afferma la applicabilità del divieto di bis in idem anche con riguardo al mandato di arresto europeo.

Il MAE è la procedura semplificata di consegna ai fini dell'esercizio dell'azione penale o a fini di esecuzione della sentenza penale di condanna in ambito europeo, disciplinato dalla normativa interna con la l. n. 69/2005.

Con tale istituto si realizza una più stretta collaborazione tra gli stati dell'Unione poiché il meccanismo si fonda sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie.

Le differenze principali rispetto alla procedura di estradizione consistono nella previsione di termini abbreviati per la consegna e per il procedimento di adozione della decisione da parte dell'autorità nazionale che opera la consegna eliminando gran parte dei controlli nell'ottica di leale collaborazione tra le parti coinvolte.

Ciò implica lo scambio di informazioni tra le autorità dei vari paesi i quali si impegnano a trasmettere - nei termini - tutte le informazioni necessarie all'autorità procedente. 

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, stante la mancata trasmissione di tutte le informazioni richieste da parte della Polonia, aveva pronunciato una sentenza, divenuta irrevocabile, con la quale aveva rifiutato la consegna.

Tuttavia, a seguito dell'invio tardivo delle informazioni richieste, il pubblico ministero motu proprio apriva un nuovo procedimento, senza che lo stato straniero avesse neppure reiterato la richiesta di consegna.

In tale nuovo procedimento si pronunciava nuovamente la Corte di Appello disponendo la consegna dell'imputato.

Trattandosi di una seconda pronuncia sul medesimo oggetto, ricorreva avverso tale provvedimento l'imputato chiedendo alla Corte di Cassazione di affermare il principio per cui, anche con riguardo ad una sentenza di negazione della consegna nell'ambito di un mandato di arresto europeo, trova applicazione il divieto di bis in idem sostanziale.

I dubbi circa la sua applicabilità originavano principalmente dal fatto che la sentenza emessa al termine della procedura di cui alla l. 69/2005 avesse natura processuale e fosse adottata allo stato degli atti.

Ciò avrebbe permesso infatti una sua revoca e modifica in qualsiasi momento, in quanto non avrebbe avuto attitudine a formare oggetto di giudicato irrevocabile. 

 La Corte, tuttavia, analizzando tutti i possibili esiti della procedura MAE, giunge alla conclusione che solo nel caso in cui la consegna venga rifiutata poiché lo stato estero non offre garanzie circa l'applicazione della pena di morte nel procedimento che verrà celebrato, sia possibile adottare una nuova sentenza con la quale si acconsenta alla consegna, previa rassicurazione circa la mancata applicazione della pena capitale nel caso di specie.

Viceversa, la decisione della Corte di Appello è in grado di acquisire efficacia di giudicato.

In conseguenza, trova applicazione il divieto di nuovo processo di cui all'art. 649 c.p.p.

Ciò, senza considerare che comunque il procedimento per la consegna deve sempre seguire la richiesta dello Stato e non può trovare origine in un atto di impulso del pubblico ministero.

In ogni caso, quindi, anche a seguito di reiterata richiesta dello stato estero, a seguito della trasmissione della documentazione mancante, il giudice non si sarebbe potuto nuovamente pronunciare sulla questione, oggetto di sentenza definitiva passata in giudicato.

Pertanto, la Corte annulla la sentenza senza rinvio.

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